Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 22
Titolo:Norme sulla dirigenza regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 marzo 1995, n. 19)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale.
2. La giunta regionale individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea e della relativa abilitazione professionale.
3. Nelle strutture organizzative complesse il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.

Art. 2

1. Gli organi della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti dei servizi sono individuati dalla giunta regionale, ferme restando le competenze già loro attribuite dalle leggi regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6, gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 3

1. Per la direzione dei servizi e degli uffici e per lo svolgimento degli incarichi di funzione attribuibili al personale già appartenente rispettivamente alla seconda ed alla prima qualifica dirigenziale previsti dalla L.R. 26 aprile 1990, n. 30, gli incarichi sono conferiti ai dirigenti in base al possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti professionali adeguati alle funzioni da svolgere;
b) risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
c) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere.

2. Per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi, si osserva come criterio prioritario, l'inquadramento nella ex seconda qualifica dirigenziale, sempre che non ostino motivi, da indicarsi espressamente, riferibili ai criteri di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui il dirigente si avvale, nonchè di quelli ai quali deve rispondere.
4. Gli incarichi di direzione dei servizi e degli uffici hanno durata di trenta mesi e scadono comunque decorsi quarantacinque giorni dalla elezione della giunta regionale conseguente al rinnovo del consiglio regionale.
5. Il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 30/1990 è sostituito dal seguente:
"2. L'incarico di dirigente di servizio è conferito per trenta mesi, può essere rinnovato e scade comunque decorsi quarantacinque giorni dalla elezione della giunta regionale conseguente al rinnovo del consiglio regionale. Il rinnovo è preceduto da una verifica dell'operato complessivo del dirigente".

6. Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 30/1990 è sostituito dal seguente:
"2. L'incarico di dirigente di ufficio è conferito dalla giunta regionale su proposta del dirigente del servizio interessato. L'incarico ha durata di trenta mesi ed è rinnovabile previa verifica da parte del dirigente del servizio competente dell'operato complessivo del dirigente di ufficio. L'incarico scade comunque decorsi quarantacinque giorni dalla elezione della giunta regionale conseguenti al rinnovo del consiglio regionale".

7. Il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 30/1990 è così modificato:
"2. L'incarico è conferito per un periodo non superiore a trenta mesi con facoltà di conferma e scade comunque decorsi quarantacinque giorni dalla elezione della giunta regionale conseguente al rinnovo del consiglio regionale".


Art. 4

1. Fino alla ridefinizione della dotazione organica a seguito della prima rilevazione dei carichi di lavoro da concludersi entro il 30 giugno 1995:
a) è temporaneamente confermata la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale individuata in applicazione del comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) la dotazione organica della qualifica di dirigente, già stabilita dall'articolo 8 della L.R. 30/1990 in n. 256 unità, è, in conseguenza dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fissata in 164 unità;
c) la Regione procede alla gestione del proprio personale nell'ambito del tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei principi di cui all'articolo 3 della legge 537/1993.


Art. 5

1. La giunta regionale provvede all'inquadramento del personale, già inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale, in unica qualifica dirigenziale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla data di inquadramento di cui al comma 1, le qualifiche di dirigente della prima e della seconda qualifica sono conservate ad personam.
3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale data, al personale di nuova nomina che accede alla qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto previsto per il personale già appartenente alla prima qualifica dirigenziale.
4. Al personale già appartenente alla prima qualifica dirigenziale cui sono conferiti incarichi di direzione di strutture e di funzioni, per cui nel precedente ordinamento si prevedeva il possesso della seconda qualifica dirigenziale, è tuttavia corrisposta, per la durata dell'incarico, l'indennità di funzione già corrispondente a detto incarico.

Art. 6

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 della L.R. 4 novembre 1988, n. 42 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico per titoli ed esami o per corso concorso.
2. I requisiti per l'ammissione a concorso sono fissati in relazione al posto da ricoprire dal bando di concorso o di corso-concorso che deve in ogni caso richiedere:
a) il possesso del diploma di laurea;
b) cinque anni di esperienza professionale, anche cumulabili, maturata:
b1) nelle qualifiche settima e ottava dell'organico regionale ovvero nell'ex carriera direttiva delle altre amministrazioni pubbliche;
b2) nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private;
b3) nell'esercizio della libera professione, correlata al titolo di studio richiesto, con relativa iscrizione all'albo professionale ove richiesta.
3. Con apposito regolamento, su proposta della giunta regionale, sono definite le modalità di svolgimento dei corsi-concorsi per l'accesso alla dirigenza.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 29/1993, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2, è attribuita, attraverso concorso per esami integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalle qualifiche ottava e settima e che abbiano maturato nella Regione Marche una anzianità di nove anni di effettivo servizio nelle predette qualifiche. Il regolamento di cui al comma 3 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli".

2. All'articolo 11 della L.R. 30/1990 è aggiunto il seguente comma:
"4. I coordinatori d'area individuano, tra i dirigenti dei servizi compresi in ciascuna area, un vicecoordinatore che li sostituisca in caso di assenza o di impedimento".

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della L.R. 30/1990 è sostituito dal seguente:
"3. Per coadiuvare il coordinatore di area nell'elaborazione dei programmi e dei piani regionali e nello svolgimento degli altri compiti di cui alla lettera a), comma 1, la giunta regionale istituisce un apposito ufficio".

4. Il comma 4 dell'articolo 12 della L.R. 30/1990 è sostituito dal seguente:
"4. Nell'ambito dell'ufficio di cui al comma 3 è istituita una unità operativa, alle dipendenze funzionali del coordinatore, per lo svolgimento degli adempimenti di cui agli articoli 89, 90, 99, 100 quarto comma, e 101, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25. L'unità operativa provvede, inoltre, alla formazione dei rendiconti trimestrali delle somme pagate, alla stima dei residui passivi presunti, al visto per riscontro contabile e di legalità sui mandati di pagamento e sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 92 della L.R. 25/1980".

5. All'articolo 12 della L.R. 30/1990 è aggiunto il seguente comma:
"5. La giunta regionale può in deroga a quanto previsto dal comma 4, istituire un unico ufficio a servizio di due o più aree di coordinamento, individuando, tra quelli delle varie aree, il coordinatore da cui tale ufficio dipende".

6. All'articolo 15 della L.R. 30/1990 è aggiunto il seguente comma:
"5. Gli incarichi di funzione per attività corrispondenti a quelle comprese nella declaratoria dell'ex seconda qualifica dirigenziale non possono superare il numero di sette unità di cui quattro per i servizi della giunta e tre per i servizi del consiglio regionale".

7. All'articolo 1, lettere a1) e b1) della L.R. 29 agosto 1994, n. 34 sono soppresse le parole che vanno da "nell'ambito dei servizi" a "...servizi del consiglio regionale".
8. L'articolo 9, comma 1, l'articolo 13, comma 1, e l'articolo 17 della L.R. 30/1990 sono abrogati.
9. All'articolo 77 della L.R. 25/1980 è aggiunto il seguente comma:
"La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativo di incasso del dirigente del servizio ragioneria generale".

10. Al primo comma dell'articolo 93 della L.R. 25/1980 le parole "presidente della giunta regionale" sono sostituite dalle parole "coordinatore di area competente".
11. L'articolo 24 della legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 1995, contenente disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali, è sostituito dal seguente:
" Art. 24 - Abrogazioni
1. La L.R. 23 luglio 1973, n. 18 è abrogata fatto salvo l'articolo 26 e quanto previsto all'articolo 22 della presente legge.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti L.R.: 9 marzo 1979, n. 13; 9 marzo 1979, n. 14; 5 agosto 1983, n. 19; 23 aprile 1985, n. 15; 31 dicembre 1987, n. 44; 20 aprile 1990, n. 23; 19 luglio 1991, n. 22; 5 aprile 1994, n. 11; 15 luglio 1994, n. 24; 1 agosto 1994, n. 26".


Art. 7

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6, la valutazione dell'attività dei dirigenti è disposta dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, entro sei mesi dalla scadenza dell'incarico avvalendosi di apposito nucleo di valutazione.
2. Il nucleo di valutazione è istituito con decreto del presidente della giunta ed è composto da sei esperti in tecniche di valutazione, di cui quattro esterni all'amministrazione e due scelti tra dirigenti in attività di servizio. Tre componenti del nucleo sono designati dalla giunta regionale e tre dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
3. La valutazione del dirigente può essere altresì disposta in ogni tempo secondo quanto previsto dai commi precedenti:
a) nei confronti del dirigente di servizio, su proposta dell'assessore da cui funzionalmente dipende o dell'ufficio di presidenza;
b) nei confronti del dirigente di ufficio su proposta del dirigente di servizio;
c) su richiesta del singolo dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.

4. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli ed opportunità intervenute nella disponibilità di risorse.
5. La valutazione negativa è contestata al dirigente d'ufficio dal dirigente di servizio ed a quest'ultimo dal coordinatore di area da cui esso dipendente funzionalmente; col medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
6. La giunta regionale o l'ufficio di presidenza accertata la valutazione negativa di un dirigente, dispone l'assegnazione ad altro incarico per il quale esso sia ritenuto idoneo ovvero, in casi di particolare gravità, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno con la conseguente perdita dell'indennità di funzione.
7. Qualora la valutazione negativa riguardi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 38, comma 6, della L.R. 4 novembre 1988, n. 42, la giunta regionale o l'ufficio di presidenza dispone la risoluzione del contratto con effetto immediato.