Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 23
Titolo:Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
Pubblicazione:( B.U. 16 marzo 1995, n. 20 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:

Ai sensi dell'art. 9, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi di cui alla presente legge e' rideterminata sulla base della indennita' mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005; gli importi degli assegni vitalizi cosi rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura del 10 per cento.
Ai sensi dell'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, a decorrere dal 1 gennaio 2011 la misura della diaria mensile da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, dell'indennita' di funzione e dell'indennita' di carica, resta determinata nell'ammontare in vigore al 31 dicembre 2010. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale provvedono alla loro eventuale riduzione nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 4 ter della presente legge, secondo i criteri ivi indicati.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, vedi l'art. 7 della medesima l.r. 27/2011.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, vedi l'art. 12 della medesima l.r. 42/2012.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, vedi art. 15 della medesima l.r. 34/2014.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 30 maggio 2019, n. 14, vedi art. 7 della medesima l.r. 14/2019.


Sommario


Art. 1 (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)
CAPO I Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 2 (Indennità di carica)
Art. 3 (Trattenute sulla indennità di carica)
Art. 4 (Indennità di funzione)
CAPO II Indennità di missione, rimborso spese e assicurazione obbligatoria
Art. 5 (Indennità di missione)
Art. 6 (Rimborso spese di soggiorno e trasporto)
Art. 7 (Assicurazione contro gli infortuni)
CAPO III Indennità di fine mandato e assegno vitalizio
Art. 8 (Indennità di fine mandato)
Art. 9 (Assegno vitalizio)
Art. 10 (Misura dell'assegno vitalizio)
Art. 11 (Decorrenza dell'assegno vitalizio)
Art. 12 (Consiglieri inabili al lavoro)
Art. 13 (Accertamento dell'inabilità permanente)
Art. 14 (Contributi volontari e restituzione dei contributi versati)
Art. 15 (Sospensione dell'assegno vitalizio)
Art. 16 (Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3)
Art. 17 (Prescrizione dei ratei di assegno)
CAPO IV Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e sospensione dalla carica di consigliere
Art. 18 (Collocamento in aspettativa)
Art. 19 (Opzione sul trattamento economico)
Art. 20 (Sospensione delle indennità e assegno alimentare)
CAPO V Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione
Art. 21 (Soppressione del fondo)
Art. 22 (Norme transitorie)
Art. 23 (Norme finanziarie)
Art. 24 (Abrogazioni)
Art. 25 (Dichiarazione d'urgenza)



1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di carica;
b) indennità di funzione;
c) indennità di missione;
d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.

CAPO I
Indennità di carica e indennità di funzione



1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della camera dei deputati.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il presidente del consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il presidente del consiglio informa l'assemblea.
5. Entro il 15 gennaio di ogni anno ciascun consigliere è tenuto altresì a depositare presso l'ufficio di presidenza la certificazione aggiornata degli eventuali carichi pendenti.


1. Sull'indennità di carica lorda di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 8.
2. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta altresì una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 9.
3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 19, optino in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui al comma 2 per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.
4. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dalla data di proclamazione e cessa dal momento della proclamazione dei nuovi eletti per il rinnovo del consiglio o per suo anticipato scioglimento.


1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della camera dei deputati:
a) presidente del consiglio regionale e presidente della giunta regionale, indennità di funzione pari al 25 per cento;
b) vicepresidente della giunta regionale, indennità di funzione pari al 20 per cento;
c) componenti della giunta regionale e vicepresidenti del consiglio regionale, indennità di funzione pari al 15 per cento;
d) segretari dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, indennità di funzione pari al 10 per cento;
e) presidenti delle commissioni consiliari, indennità di funzione pari al 10 per cento;
f) vicepresidenti delle commissioni consiliari, indennità di funzione pari al 5 per cento.

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1, escluse quelle di cui alle lettere e) ed f), sia esercitata per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, il consigliere percepisce le indennità di carica e di funzione e i rimborsi spese di cui alla presente legge ed è assoggettato alle trattenute di cui all'articolo 3.
CAPO II
Indennità di missione, rimborso spese e assicurazione obbligatoria



1 Ai consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si rechino in missione, autorizzata dal presidente del consiglio regionale, fuori del territorio regionale, spetta:
a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, in caso di spostamento con autovettura propria;
b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle otto ore pari a quella prevista dalla legge statale per i magistrati aventi qualifica di presidenti di sezione della corte di cassazione.

2. Il consigliere può richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 4bis, del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37. In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto o di entrambi, l'indennità di cui alla lettera b) del comma 1, è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà o di due terzi.
3. L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.
4. Le indennità di missione effettuate all'estero, autorizzate dall'ufficio di presidenza del consiglio, sono liquidate nella misura stabilita, tempo per tempo, con decreto ministeriale da emanarsi in attuazione del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato avente qualifica di presidente di sezione della corte di cassazione.
5. Al consigliere, in caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, è autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed al 75 per cento delle indennità presunte, intese come tali le diarie intere giornaliere del periodo programmato.
6. L'anticipazione, su richiesta dell'interessato, è corrisposta dall'economo del consiglio previa intesa con il servizio sistema informativo. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono alla compensazione dell'anticipazione.


1. Ai componenti il consiglio regionale spetta, a titolo di rimborso spese di soggiorno, una diaria mensile fissa forfettaria di lire 1.031.000. La misura di tale indennità è annualmente rideterminata dall'ufficio di presidenza del consiglio sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni Istat.
2. Ai consiglieri che abitano entro 25 chilometri dalla sede del consiglio è inoltre corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto pari al 30 per cento della diaria d cui al comma 1.
3 Ai consiglieri residenti in comuni distanti più di 25 chilometri dalla sede del consiglio è corrisposto, oltre alla diaria prevista al comma 1, un rimborso forfettario mensile delle spese di trasporto determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per la percorrenza media mensile calcolata in diciassette volte il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio arrotondato per eccesso alla decina di chilometri.
4. Il rimborso forfettario fissato al comma 3 non spetta quando il consigliere in relazione alla carica ricoperta usufruisce dell'autovettura di servizio.
5. I consiglieri residenti nei comuni di cui al comma 3, in alternativa al rimborso forfettario mensile delle spese ed alla diaria mensile forfettaria, possono optare entro il 15 gennaio di ogni anno per l'indennità di missione di cui all'articolo 5, comma 1, per recarsi dal comune di residenza alla sede del consiglio. I consiglieri che usufruiscono dell'autovettura di servizio, in alternativa alla diaria mensile forfettaria, possono optare nel predetto termine per l'indennità di missione depurata della quota attinente al rimborso delle spese di viaggio; i componenti della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza, in caso di cessazione dalla carica, possono, nei quindici giorni successivi, optare per un regime diverso da quello in godimento. L'indennità di missione, nei casi di cui al presente comma, può essere corrisposta, senza preventiva autorizzazione, per un massimo di venti giorni al mese.
6. Per i componenti la giunta regionale il numero di venti giorni di cui al comma 5 comprende anche le missioni espletate all'interno del territorio regionale per ragioni della carica ricoperta.
7. Ai consiglieri regionali, inoltre, compete l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale.
8. La residenza del consigliere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione.
9. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio del mandato ai consiglieri regionali portatori di handicaps fisici e sensoriali. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 limitatamente alle funzioni connesse all'esercizio del mandato stesso.
10. Ad ogni consigliere è applicata, entro i limiti di quanto percepito per rimborsi spese e missioni, una decurtazione di lire 300.000 per ogni giornata di assenza alle sedute del consiglio e di lire 100.000 per ogni giornata di assenza alle sedute ordinarie di calendario della giunta, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni permanenti, previste dall'articolo 22 dello Statuto e dall'articolo 18 del regolamento interno del consiglio, non giustificate per ragioni di salute, con certificato medico, o connesse all'esercizio della carica ricoperta per incarico ricevuto dal presidente del consiglio regionale o dal presidente della giunta regionale o riferite a gravi motivi personali riconosciuti dal presidente del consiglio regionale o della giunta regionale. In mancanza di comunicazione entro dieci giorni, da parte del consigliere, del motivo della sua assenza al segretario dell'organo interessato, questi è tenuto ad avvertire il dirigente competente ad emanare l'atto di liquidazione, che applica automaticamente la decurtazione.
11. L'ufficio di presidenza o la giunta regionale, per quanto di competenza possono disciplinare con proprio atto le modalità di riduzione del rimborso spese in relazione ai tempi di presenza alle sedute del consiglio, delle commissioni, dell'ufficio di presidenza e della giunta regionale.


1. Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni per una somma non inferiore a lire 300 milioni in caso di morte e non inferiore a lire 300 milioni in caso di invalidità permanente e per una somma di lire 40.000 di diaria in caso di invalidità temporanea.
2. Il costo della polizza assicurativa è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2. La quota restante del costo della polizza è a carico del bilancio regionale.
3. L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a stipulare convenzioni con idoneo istituto assicurativo e ad effettuare le trattenute di cui al comma 2, nonchè ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del consiglio o del suo anticipato scioglimento o del periodo previsto dall'articolo 4, comma 3. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, tali disposizioni valgono fino alla data di cessazione.
CAPO III
Indennità di fine mandato e assegno vitalizio



1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati; spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.
2. La misura dell'indennità è stabilita in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato fino ad un massimo di dieci mensilità.
3. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorni viene considerata anno intero.
4. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.
5. L'onere concernente la corresponsione dell'indennità di fine mandato è a carico del bilancio regionale e a carico di ciascun consigliere regionale nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1.


1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3.


1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno vitalizio.
2. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni Istat.
3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
Anni di contribuzione - Percentuali sulla indennità mensile lorda
5 - 20 per cento
6 - 23 per cento
7 - 26 per cento
8 - 29 per cento
9 - 32 per cento
10 - 35 per cento
11 - 38 per cento
12 - 41 per cento
13 - 44 per cento
14 - 47 per cento
15 ed oltre 50 per cento.

4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 12, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.


1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.


1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, e anche se sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è revocato. L'ufficio di presidenza del consiglio può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario e opportuno; può inoltre richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quanto l'interessato non adempia.


1. L'accertamento dell'inabilità di cui all'articolo 12 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di presidenza del consiglio e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'indennità vitalizia spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.


1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data della mandata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data in cui è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio, a pena di decadenza.
3. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi; analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere in caso di decesso.


1. Qualora il consigliere già cessato del mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dall'esercizio di tali mandati.


1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, comma 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli di una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perchè si determini questa attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, esso è suddiviso in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventiseiesimo anno di età , solo se studenti, salvo il caso di totale invalidità. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare: in tal caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.
5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. L'assegno di reversibilità non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso consiglio regionale.
6. Se il decesso del consigliere avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato l'assegno di reversibilità compete nella misura minima agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.
7. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere e si estingue con la morte delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.


1. I ratei di assegno diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.
2. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio.
CAPO IV
Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e
sospensione dalla carica di consigliere



1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni di cui essi appartengono per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.


1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le diarie comunque denominate anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria, le indennità di missione e i rimborsi spese.
3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al presidente del consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al presidente del consiglio regionale; se effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.


1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 e delle eventuali indennità di cui agli articoli 4, 5 e 6, è sospesa di diritto nei casi di sospensione dalla carica previsti dall'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, e comunque qualora vengano applicate le misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
2. L'ufficio di presidenza del consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno alimentare pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui all'articolo 3.
4. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 4 quater della legge 55/1990, come modificato dall'articolo 4 della legge 30/1994, il consigliere ha diritto di percepire l'indennità di carica per il periodo di sospensione, previa deduzione dell'assegno corrisposto ai sensi della comma 3.
CAPO V
Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione



1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche" di cui all'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Entro la stessa data l'ufficio di presidenza del consiglio predispone gli atti necessari in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali sono trasferite al bilancio della Regione.


1. Le norme di cui al capo III si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.
2. L'indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data, abbiano versato i contributi per l'intera legislatura hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio.
4. La facoltà di cui al comma 3 si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i consiglieri non in carica.


1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa per gli anni 1995 e successivi.


1. La L.R. 23 luglio 1973, n. 18 è abrogata, fatto salvo l'articolo 26 e quanto previsto all'articolo 22 della presente legge.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti L.R. 9 marzo 1979, n. 13; 9 marzo 1979, n. 14; 5 agosto 1983, n. 19; 23 aprile 1985, n. 15; 31 dicembre 1987, n. 44: 20 aprile 1990, n. 23; 19 luglio 1991, n. 22; 5 aprile 1994, n. 11; 15 luglio 1994 n. 24; 1 agosto 1994, n. 26.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.