Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 05 agosto 1996, n. 34
Titolo:Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione.
Pubblicazione:( B.U. 14 agosto 1996, n. 57 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Attività amministrativa
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 59 del 29 agosto 1996.

L'art. 3, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, detta disposizioni per il caso di incarichi conferiti in violazione del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi.

Sommario





1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì alle nomine negli organi e organismi regionali indicati nell'allegato A alla presente legge.
3. Ai restanti organi ed organismi regionali con carattere di continuità, quando la nomina o designazione permane di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 2, le norme procedimentali definite dalla presente legge si applicano solo in mancanza di regolamentazione nella normativa istitutiva. Le norme di cui all'articolo 12 in materia di trasparenza si applicano in ogni caso a tutte le nomine di competenza della Giunta e del Consiglio ivi comprese quelle in organismi collegiali operanti a livello tecnico e amministrativo nelle materie di competenza regionale.
4. Nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 3 le norme della presente legge non si applicano comunque quando le nomine o designazioni conseguono di diritto alla titolarità di organi o uffici, o ineriscono alla qualità di consigliere regionale o devono effettuarsi sulla base di designazioni da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.
5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle normative istitutive, le nomine e le designazioni regionali possono essere reiterate una sola volta alle medesime cariche.


1. Spettano al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 52 dello Statuto le nomine degli amministratori degli enti e aziende dipendenti, delle società o consorzi a partecipazione regionale.
2. Spettano altresì al Consiglio le altre nomine e designazioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli statuti di altri enti, da norme regionali nonchè quelle previste nell'allegato B alla presente legge.
3. Sono di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti al Consiglio regionale ai sensi dei commi 1 e 2 o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato. Restano tuttavia di competenza del Consiglio regionale le designazioni per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.


1. I competenti uffici della Giunta e del Consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.
2. Il servizio regionale rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti, entro il 30 novembre di ogni anno predispone e pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e designazioni, di cui all'articolo 1, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo. Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.
3. L'elenco deve indicare:
a) la denominazione dell'ente e dell'organo od organismo interessati;
b) le norme di legge, di regolamento, di statuto o di convenzioni relative;
c) la competenza alla nomina o designazione;
d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell'organo od organismo interessato, o eventualmente predeterminati ai sensi dell'articolo 4;
e) la durata in carica;
f) la data entro cui deve essere deliberata la nomina o designazione;
g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l'incarico conseguente.

4. Ove occorra procedere in corso d'anno, anche per norme sopravvenute, a nomine o designazioni non comprese nell'elenco o a sostituzioni per qualsiasi causa, si provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal manifestarsi di tale occorrenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.


1. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, in caso di mancanza o insufficienza di definizione dei requisiti della normativa istitutiva, predetermina i requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento dell'incarico conseguente alle nomine e designazioni di cui alla presente legge.
2. A tale scopo onde consentire la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti comunica entro il 30 giugno alla Commissione consiliare competente l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4.
3. La Commissione consiliare, dopo aver predeterminato i requisiti di cui al comma 1, li comunica al predetto servizio entro il 30 settembre, per le nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, per le nomine e designazioni di cui all'articolo 3, comma 4. Trascorsi tali termini il servizio competente procede comunque alla pubblicazione di cui all'articolo 3.


1. Fino a trenta giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione possono essere proposte rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, candidature da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati.
2. La candidatura deve essere corredata dall'esposizione dei motivi che la giustificano, nonchè da una relazione contenente i seguenti elementi:
a) comune di residenza, data e luogo di nascita;
b) titolo di studio;
c) curriculum professionale, occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche e in società a partecipazione pubblica, nonchè in società private iscritte in pubblici registri, ricoperte attualmente o precedentemente;
d) inesistenza di conflitti di interesse con l'incarico che si propone;
e) dichiarazione di non appartenenza a logge massoniche;
f) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico e di assenza di motivi ostativi derivanti da soggettiva posizione penale civile o amministrativa.

3. La dichiarazione di accettazione di candidature deve essere autenticata e contenere altresì la dichiarazione del candidato circa la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di non candidabilità anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.


1. Alle nomine e designazioni di propria spettanza il Consiglio regionale provvede, entro il termine per ciascuna previsto, su parere della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali. La Commissione verifica la rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d); sente su loro richiesta, i presentatori delle singole candidature e può sentire i candidati stessi; ove manchino candidature, può proporne di proprie; esprime e trasmette il proprio parere almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la nomina e la designazione.
2. Alle nomine e designazioni di propria competenza la Giunta regionale provvede entro il termine per ciascuna previsto, dopo aver riscontrato nei candidati proposti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della presente legge. Nel caso di candidature superiori al numero delle nomine o designazioni da effettuare, la Giunta regionale decide sulla base di un esame comparativo delle stesse.
3. Qualora la Giunta non provveda nei termini alla nomina o designazione, questa è disposta dal Presidente della Giunta entro i successivi quarantacinque giorni con decreto motivato.
4. Qualora il consiglio regionale non deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza entro il termine per ciascuna previsto, il Presidente del Consiglio regionale provvede, nei successivi quarantacinque giorni, con proprio atto da comunicare al Consiglio regionale nella prima seduta. Nell'esercitare tale potere surrogatorio il Presidente tiene conto dell'esame delle candidature già eventualmente effettuato dalla Commissione consiliare.
5. Ove manchino candidature, ovvero le candidature esistenti risultino in tutto o in parte inidonee, gli organi competenti e, per le nomine di competenza la stessa Commissione consiliare, individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti previsti e/o predeterminati, fermo restando l'obbligo di documentazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
6. Il Presidente del Consiglio regionale nell'ipotesi di cui al comma 5, procede alla nomina o designazione in via surrogatoria, dopo aver acquisito sui nuovi nominativi il parere della Commissione consiliare competente. Tale parere è espresso nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali il Presidente può procedere alla nomina o designazione.
7. Le designazioni da parte di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione negli organi ed organismi amministrativi la cui composizione è disciplinata dalla legge regionale debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, trascorso tale termine gli organi amministrativi si considerano regolarmente costituiti purchè siano nominati almeno i due terzi dei loro componenti.


1. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione previsti dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del ventesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale. Le candidature sono proposte entro dieci giorni dalla pubblicazione ed il termine per la trasmissione del parere da parte della Commissione consiliare è di quindici giorni decorrenti dalla scadenza di quello per la presentazione delle candidature. Decorso inutilmente il quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.


1. Sono incompatibili con la carica di amministratore o di revisore dei conti di enti pubblici e privati e società a partecipazione regionale:
a) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti e gli Assessori delle Province, i Presidenti delle Comunità montane, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
b) i funzionari statali o regionali preposti o assegnati ad uffici cui compete la vigilanza sugli enti o istituti interessati;
c) coloro che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti ed organizzazioni sindacali;
d) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Sono ineleggibili alle cariche di cui alla presente legge coloro che partecipano o hanno partecipato ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalle leggi vigenti.
4. Le cariche di amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione regionale non sono cumulabili.
5. Salvo quanto diversamente disposto dalle leggi che le prevedono, le cause di ineleggibilità devono essere rimosse entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle candidature.


1. Quando successivamente alla nomina o designazione si manifesti qualcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla presente legge l'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione la contesta al nominato o designato su iniziativa di ciascun componente se si tratta di organo collegiale ovvero d'ufficio se si tratta di organo monocratico.
2. Il nominato o designato ha dieci giorni di tempo dalla notifica della contestazione per formulare osservazioni e/o eliminare la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2 l'organo regionale provvede definitivamente e, ove ritenga tuttora sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il nominato o designato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora il nominato o designato non vi provveda entro i successivi dieci giorni l'organo regionale lo dichiara decaduto.
5. Il provvedimento di decadenza è depositato nella segreteria dell'organo che l'ha adottato nel giorno successivo all'adozione e notificato entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto.


1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e l'elezione della nuova Giunta regionale successiva alle elezioni stesse, il termine per le nomine e le designazioni è fissato al sessantesimo giorno successivo alla elezione della Giunta.
2. Gli organi ed organismi amministrativi regolati dalla presente legge svolgono le funzioni loro attribuite sino alle scadenze dei termini previsti nel comma 1. Entro gli stessi termini essi sono ricostituiti, se non ricostituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalle scadenze stesse.
3. Nei periodi in cui sono prorogati gli organi ed organismi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
4. Nei casi in cui le normative istitutive non prevedono termini di scadenza nè per gli organi ed organismi nè per i singoli componenti di essi, le nomine e designazioni regionali hanno comunque efficacia per non oltre cinque anni.


1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. La Giunta regionale può nominare, per motivate ed eccezionali esigenze, un Commissario straordinario per l'amministrazione degli enti ed aziende di cui all'articolo 52 dello Statuto, per la durata massima di novanta giorni.
2. I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato in materia di proroga degli organi amministrativi.


1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, a cura del Dirigente del servizio rapporti con gli enti locali gli enti dipendenti dalla Regione per quelle di competenza della Giunta e a cura del servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale per quelle di competenza del Consiglio, è pubblicato l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.
2. Le persone nominate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare all'organo che ha proceduto alla nomina, una relazione sull'attività svolta, qualora venga richiesta.
3. Agli adempimenti istruttori di cui alla presente legge, per le nomine di competenza del Consiglio regionale provvede il servizio assemblea e segreteria del Consiglio regionale e per quelle di competenza della Giunta regionale provvede il servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione, con la collaborazione degli altri servizi competenti per materia. Per gli adempimenti relativi alle nomine diverse da quelle indicate all'articolo 1, provvedono i servizi competenti in materia con la collaborazione del servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione.


1. Le nomine di competenza della Giunta regionale diverse da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge sono motivate con riferimento ai requisiti di capacità, esperienza e professionalità dei candidati prescelti e devono seguire i criteri dell'avvicendamento e della non cumulabilità delle cariche.


1. Sono abrogate le l.r. 14 marzo 1994 n. 9 e 21 marzo 1995, n. 24.
2. E' confermato l'abrogazione della l.r. 11 luglio 1977, n. 26.
3. Delle seguenti leggi regionali sono confermate le modifiche di seguito riportate:
a) la lettera c) del secondo comma dell'articolo 11 della l.r. 31 maggio 1980, n. 46 è sostituita dalla seguente:
"c) sei esperti in materia sportiva nominati dalla Giunta regionale";
b) il quarto comma dell'articolo 11 della l.r. 46/1980 è sostituito dal seguente:
"La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale";
c) il secondo comma, secondo alinea, dell'articolo 1, della l.r. 17 dicembre 1981, n. 40 è sostituito dal seguente:
"- due esperti nominati dalla Giunta regionale";
d) la lettera e) del primo comma dell'articolo 3, della l.r. 3 agosto 1986, n. 24 è sostituita dalla seguente:
"e) da quattro rappresentanti nominati dalla Giunta regionale tra i designati dalle associazioni dei consumatori di cui al successivo articolo 4";
e) il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 18 gennaio 1988, n. 2 è sostituito dal seguente:
"6. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale è stata nominata";
f) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 2 giugno 1992, n. 19 sono sostituite dalle seguenti:
"a) del Consiglio di amministrazione fanno parte di diritto due membri nominati dalla Giunta regionale;
b) il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale";
g) il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 19/1992 è abrogato;
h) i membri elettivi del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 3 del regolamento regionale 12 gennaio 1977, n. 5 sono nominati dalla Giunta regionale.

4. Il comma secondo, quarto alinea, dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1980, n. 23 e lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 sono modificati secondo quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 2 e nell'allegato B alla presente legge.

Allegati

Elenco degli organismi regionali cui si applica la presente legge

- Consulta regionale per lo sport di cui alla l.r. 31 maggio 1980, n. 46

- Difensore civico di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29

- Consulta ecologica di cui alla l.r. 17 dicembre 1981, n. 40

- Comitato tecnico sanitario regionale di cui alla l.r. 3 marzo 1982, n. 7

- Comitato regionale contro l'inquinamento di cui alla l.r. 14 marzo 1985, n. 8

- Commissione regionale per l'artigianato di cui alla l.r. 28 marzo 1988, n. 6

- Comitato tecnico scientifico per la cooperazione allo sviluppo di cui alla l.r. 26 aprile 1990, n. 38

- Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui alla l.r. 3 ottobre 1991, n. 32

- Osservatorio energetico regionale di cui alla l.r. 17 febbraio 1992, n. 13

- Comitato regionale per il territorio di cui alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34

- Comitato tecnico scientifico per interventi relativi alla promozione dell'immagine Marche di cui alla l.r. 4 settembre 1992, n. 43

- Comitato tecnico scientifico per la catalogazione dei beni culturali di cui alla l.r. 5 settembre 1992, n. 45

- Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali di cui alla l.r. 11 agosto 1994, n. 27

- Comitato tecnico consultivo per la tutela sanitaria delle attività sportive di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33

- Comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 50



Allegati

Elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

- Consulta regionale della cooperazione: nomina di cinque membri esperti in settori attinenti problemi della cooperazione (comma secondo, quarto alinea dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1980, n. 23)

- Consulta regionale sull'assistenza: nomina di tre esperti (lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43)

- Comitato tecnico per le fiere: designazione di due esperti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione (lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Urbino: nomina di due rappresentanti della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e articolo 7 dello Statuto dell'Università di Urbino approvato con r.d. 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Ancona: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Macerata: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino: nomina di un rappresentante della Regione (articolo 9 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766)

- Comitato nazionale per la difesa del suolo: nomina di un rappresentante della Regione (lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183)

- Consiglio sanitario nazionale: nomina di un rappresentante della Regione (lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)