Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2001, n. 20
Titolo:

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

Pubblicazione:( B.U. 25 ottobre 2001, n. 124 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:

Abrogata dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, fatto salvo il comma 15 dell'art. 40 di questa legge regionale.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, fino alla completa costituzione delle strutture previste dalla medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate dalla stessa.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, nelle more dell’adozione degli atti necessari all’attuazione della medesima legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, restano validi i contratti, gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dalla medesima legge. Continuano altresì ad applicarsi, dopo la data di entrata in vigore della citata legge, gli atti di Giunta regionale adottati ai sensi delle disposizioni previgenti che risultano compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Ai sensi del comma 12 dell'art. 45, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, tutti i riferimenti alla l.r. 15 ottobre 2001 n. 20, nonché alle altre disposizioni legislative regionali inerenti all’organizzazione amministrativa abrogate dalla l.r. 18/2021 si intendono alla stessa riferiti.


Testo della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, alla data di promulgazione della l.r. 30 luglio 2021, n. 18

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Principi generali)
Art. 3 (Potere di organizzazione)
Art. 4 (Funzioni di indirizzo politico-amministrativo)
CAPO II Struttura organizzativa
Art. 5 (Dipartimenti)
Art. 6 (Attribuzioni dei direttori di dipartimento)
Art. 7 (Comitato di coordinamento)
Art. 8 (Conferenza di dipartimento)
Art. 9 (Servizi)
Art. 10 (Posizioni di progetto e di funzione)
Art. 11 (Conferenza organizzativa)
Art. 12 (Gabinetto del Presidente della Giunta regionale)
Art. 13 (Servizio dell'organo regionale di controllo)
Art. 14 (Scuola di formazione del personale regionale)
Art. 15 (Aggiornamento e riqulaficazione professionale)
Art. 16 (Attribuzini dei dirigenti dei servizi)
Art. 17 (Posizioni organizzative non dirigenziali)
Art. 18 (Comitato di controllo interno e di valutazione)
Art. 19 (Incarichi di collaborazione)
Art. 20 (Comitato tecnico per la legislazione)
Art. 21 (Incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale)
Art. 22 (Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale)
Art. 23 (Poteri sostitutivi e di autotutela)
Art. 24 (Rapporti con le organizzazioni sindacali)
CAPO III Dirigenza
Art. 25 (Qualifica dirigenziale)
Art. 26 (Accesso alla qualifica dirigenziale)
Art. 27 (Incarico di direttore di dipartimento)
Art. 28 (Conferimento di incarichi dirigenziali)
Art. 29 (Durata degli incarichi)
Art. 30 (Incarichi di posizioni organizzative non dirigenziali)
Art. 31 (Mobilità dei dirigenti)
Art. 32 (Funzioni vicarie e di reggenza)
Art. 33 (Valutazione dei dirigenti)
CAPO IV Dotazioni organiche
Art. 34 (Pianificazione del personale e dotazioni organiche)
Art. 35 (Disciplina del rapporto di lavoro)
Art. 36 (Competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)
Art. 37 (Incompatibilità)
Art. 38 (Regolamenti)
CAPO V Norme finali e transitorie
Art. 39 (Istituzioni di enti, aziende e agenzie)
Art. 40 (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 41 (Modificazioni alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44)
Art. 42 (Abrogazioni)

CAPO I
Disposizioni generali



1. La presente legge riordina la normativa regionale in materia di organizzazione e personale, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è disciplinata secondo i principi stabiliti dalla presente legge in modo da assicurare:
a) la funzionalità dell'azione amministrativa e la flessibilità delle forme organizzative nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;
b) l'unitarietà di conduzione e l'integrazione funzionale delle strutture organizzative;
c) l'imparzialità, la trasparenza e la tempestività dell'azione amministrativa;
d) la responsabilità del conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale;
e) l'adeguamento ai principi del decentramento amministrativo;
f) la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa;
g) la formazione permanente del proprio personale, anche dirigenziale, per garantire una elevata motivazione alla innovazione organizzativa e per alimentare un continuo e coerente accrescimento ed aggiornamento professionale.

3. Il funzionamento dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale è improntato altresì alla collegialità operativa, alla partecipazione e alla responsabilizzazione del personale, alla massima comunicazione interna ed esterna mediante la creazione di un sistema informativo regionale integrato.
4. L'organizzazione del Consiglio regionale è disciplinata da apposite norme, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.


1. L'organizzazione amministrativa della Giunta regionale si articola in dipartimenti che operano in modo coordinato secondo l'indirizzo e sotto il controllo politico-amministrativo del Presidente e della Giunta regionale, utilizzando il metodo della programmazione.
2. Il Presidente e la Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi e ai programmi adottati.
3. Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
4. I dirigenti sono responsabili direttamente dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.


1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, la Giunta regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito della presente legge e in applicazione delle determinazioni organizzative di cui al comma 1, i dirigenti, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni per l'organizzazione delle strutture e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
3. L'organo di valutazione di cui all'articolo 18 verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative di cui al comma 2 alle finalità di cui all'articolo 1, anche allo scopo di adottare eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio copia delle disposizioni organizzative adottate e riferisce annualmente sull'attuazione della presente legge.
5. I dirigenti trasmettono alla Giunta e al Consiglio regionale copia delle determinazioni e delle misure adottate ai sensi della presente legge.


1. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti della propria struttura, in particolare delibera:
a) in materia di atti normativi e adotta i relativi atti di indirizzo interpretativi e applicativi;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali tra i dipartimenti e le strutture extra dipartimentali;
d) la determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e la determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti;
f) le proposte di atto di competenza del Consiglio regionale e le richieste di parere alle Commissioni consiliari;
g) in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;
h) gli altri atti indicati dalla presente legge.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera c) individua anche la quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al costo del personale e all'acquisizione dei beni e servizi necessari per il pieno adempimento dei compiti assegnati.
3. La Giunta regionale delibera su proposta del dirigente della struttura organizzativa competente. La Giunta regionale può altresì assumere determinazioni diverse dalla proposta di atto presentata o anche in assenza di proposte; le determinazioni stesse sono trasmesse al direttore del dipartimento competente per la predisposizione delle relative proposte di atto da effettuare nei termini indicati dalla Giunta regionale.
4. Sulle proposte di atto di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente è inserito il parere, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della struttura organizzativa competente.
CAPO II
Struttura organizzativa



1. I dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione al fine di garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali.
2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti:
a) affari istituzionali e generali;
b) programmazione e bilancio;
c) sviluppo economico;
d) territorio e ambiente;
e) servizi alla persona e alla comunità.

3. Le successive modificazioni sono disposte con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le materie di competenza dei dipartimenti anche in relazione agli obiettivi della programmazione regionale.
5. Nell'ambito del dipartimento affari istituzionali e generali sono istituiti i servizi che svolgono attività di supporto al funzionamento dell'apparato regionale.


1. I direttori di dipartimento per le materie e funzioni di rispettiva competenza:
a) assistono gli organi di direzione politica e assicurano il perseguimento degli obiettivi programmati secondo le direttive generali definite dagli stessi;
b) propongono, verificano e controfirmano gli atti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente;
c) propongono alla Giunta regionale, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate, la costituzione delle strutture organizzative in cui si articola il dipartimento con l'indicazione delle relative materie di competenza;
d) provvedono all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali alle strutture del dipartimento;
e) stabiliscono i criteri generali relativi all'organizzazione delle strutture e alla gestione del personale;
f) dirigono, coordinano, controllano e valutano l'attività dei dirigenti anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia e propongono alla Giunta regionale l'adozione delle misure di cui all'articolo 33, comma 5.

2. I direttori di dipartimento assicurano la coerenza dell'azione del dipartimento e sono responsabili del buon funzionamento e del conseguimento degli obiettivi assegnati al dipartimento stesso; a tal fine esercitano i poteri che ritengono di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità.
3. Nei limiti delle determinazioni di Giunta di cui all'articolo 3, comma 1, e di quanto previsto dai contratti collettivi, adottano le direttive necessarie ad un uniforme esercizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del potere di organizzazione e di gestione del personale da parte dei dirigenti del dipartimento.
4. Il direttore di dipartimento promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti.


1. Al fine di promuovere l'omogeneità di conduzione e l'integrazione funzionale delle strutture organizzative della Giunta regionale, è istituito il Comitato di coordinamento composto dai direttori di dipartimento, convocato e presieduto dal direttore di dipartimento nominato annualmente dalla Giunta regionale; il Comitato è convocato anche su richiesta di un singolo direttore di dipartimento.
2. Il Comitato predispone gli obiettivi e le direttive generali di competenza degli organi di governo e assicura la rispondenza dei risultati dell'amministrazione regionale agli stessi; opera per il coordinamento delle attività e per il miglioramento e la semplificazione delle procedure amministrative.
3. Il Comitato, in particolare:
a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alla ripartizione delle materie di competenza fra i dipartimenti, anche in relazione a quanto richiesto dall'attuazione di leggi e di disposizioni comunitarie, nonché in ordine alla ripartizione tra gli stessi delle risorse finanziarie, umane e strumentali;
b) definisce i rapporti e le procedure che richiedono l'apporto e la collaborazione di più dipartimenti, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdipartimentali, cura la gestione delle relazioni sindacali e adotta le misure organizzative necessarie a rendere operativo il sistema informativo regionale integrato.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato si avvale delle strutture organizzative del dipartimento competente in materia di programmazione.


1. Al fine di assicurare il coordinamento organizzativo e funzionale delle attività svolte dalle varie posizioni dirigenziali operanti nell'ambito del dipartimento, il direttore dello stesso convoca, con periodicità almeno trimestrale, conferenze di dipartimento.
2. Alla conferenza partecipa il personale con qualifica dirigenziale assegnato al dipartimento; alla stessa può partecipare, su disposizione del direttore di dipartimento, il personale non dirigenziale.


1. I dipartimenti si articolano in servizi per l'assolvimento in modo coordinato di un complesso di competenze individuate per omogeneità di materia o di funzione o di obiettivi.
2. I servizi sono istituiti, su proposta del direttore di dipartimento competente e sentito il Comitato di coordinamento, con deliberazione della Giunta regionale nella quale sono altresì specificate le relative attribuzioni.


1. Per lo svolgimento di particolari funzioni o per l'elaborazione o l'attuazione di progetti di rilevante entità e complessità coinvolgenti uno o più dipartimenti o di progetti di carattere innovativo o sperimentale o per l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche, sono istituite, nell'ambito dei dipartimenti, con delibera della Giunta regionale, su proposta del direttore di dipartimento competente e sentito il Comitato di coordinamento, posizioni di progetto o di funzione alle quali preporre personale di qualifica dirigenziale.
2. I dirigenti preposti a posizioni di progetto o di funzione elaborano o realizzano i progetti di cui sono incaricati ovvero svolgono le attività loro assegnate nei termini e con le modalità fissate dal direttore del dipartimento competente o, nel caso di progetti coinvolgenti più dipartimenti, dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7.
3. L'atto di cui al comma 2 stabilisce in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) le risorse assegnate temporaneamente alla posizione;
c) i tempi di realizzazione e la durata dell'incarico;
d) i rapporti con i servizi e con il dipartimento di riferimento;
e) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile;
f) le modalità di verifica degli stati di avanzamento.



1. I dirigenti preposti alle strutture di cui agli articoli 9 e 10 convocano periodicamente conferenze organizzative al fine di valutare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro; alle conferenze partecipa tutto il personale assegnato alle strutture.


1. La Giunta regionale istituisce il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale quale struttura autonoma rispetto ai dipartimenti.
2. Il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale oltre a svolgere specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente:
a) cura i rapporti politico-istituzionali del Presidente con il Consiglio regionale, con le istituzioni locali e nazionali, con le strutture organizzative della Giunta regionale e con i soggetti esterni all'amministrazione;
b) agisce da portavoce ufficiale del Presidente.

3. Il capo di Gabinetto del Presidente può essere individuato anche tra le persone estranee all'amministrazione regionale; il relativo incarico è conferito, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27, dalla Giunta regionale su proposta del Presidente e cessa contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente che lo ha proposto.
4. Il trattamento economico è definito sulla base dei parametri di cui al comma 4 dell'articolo 27.


1. La Giunta regionale istituisce il servizio dell'organo regionale di controllo nell'ambito del dipartimento competente in materia di affari istituzionali e generali, alle dipendenze funzionali del Presidente dell'organo di controllo.
2. Il dirigente preposto al servizio di cui al comma 1 svolge le funzioni di segretario dell'organo di controllo.
3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29, il Difensore Civico può avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni della struttura di cui al comma 1.


1. Al fine di assicurare l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale, assunti come metodo permanente per il costante adeguamento delle competenze, è istituita, nell'ambito del dipartimento affari istituzionali e generali, la scuola di formazione del personale regionale.
2. Con regolamento sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della scuola con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
a) la scuola si avvale di un Comitato tecnico scientifico composto da tre membri scelti tra esperti di discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata;
b) l'organizzazione e gestione dei corsi è effettuata direttamente dalla scuola, che a tal fine può avvalersi della collaborazione professionale di esperti, istituti ed università.

3. La scuola è autorizzata altresì a provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale di altre pubbliche amministrazioni d'intesa con queste.


1. La Giunta regionale, con apposito regolamento e su parere conforme della Commissione consiliare competente, stabilisce forme di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali anche presso altre amministrazioni, istituzioni e soggetti privati nazionali, comunitari ed esteri, sulla base di accordi con le predette amministrazioni e istituzioni.


1. I dirigenti dei servizi per le materie o le funzioni di loro competenza sulla base degli obiettivi e delle direttive indicati dal direttore di dipartimento:
a) predispongono gli atti di competenza della Giunta regionale e del suo Presidente che sono proposti agli stessi dal direttore di dipartimento; su tali atti esprimono il parere sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;
b) curano l'attuazione degli atti di cui alla lettera a), nonché dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore di dipartimento, adottando i provvedimenti amministrativi conseguenti ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) curano le attività ed emanano gli atti di competenza del servizio, stipulano i contratti e le convenzioni;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività del servizio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono all'organizzazione del servizio e alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al servizio dal direttore di dipartimento in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal direttore stesso.



1. Nell'ambito del dipartimento e delle sue strutture sono istituite posizioni organizzative non dirigenziali caratterizzate dalla particolare complessità, specializzazione o autonomia delle competenze attribuite, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il sistema di classificazione del personale del comparto.
2. Le posizioni organizzative non dirigenziali sono istituite, su proposta del direttore di dipartimento competente, sentiti i dirigenti delle strutture interessate e il Comitato di coordinamento, con deliberazione della Giunta regionale.


1. Ai fini della verifica dell'imparziale ed efficiente funzionamento dell'amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza della Giunta un Comitato di controllo interno e di valutazione composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con deliberazione della Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.
2. Al Comitato sono affidate le funzioni di:
a) controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
b) supporto alla valutazione, da parte della Giunta regionale, dell'attività dei direttori di dipartimento;
c) supporto alla valutazione, da parte dei direttori di dipartimento, dell'attività dei dirigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 33;
d) supporto alla definizione del sistema di controllo sulla gestione delle risorse assegnate, sull'efficienza dello svolgimento dei procedimenti e sulla rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti.

3. Il Comitato opera in modo autonomo e risponde direttamente al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta.
4. Il Comitato è istituito all'inizio di ogni legislatura e dura in carica per la durata della stessa, salvo diversa disposizione motivata dalla Giunta regionale.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuato ed assegnato il contingente di personale di cui il Comitato può avvalersi e sono dettate norme per il funzionamento e per i rapporti con le altre strutture della Giunta.
6. Il Comitato trasmette almeno annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta e sulle misure da assumere per il miglioramento dell'amministrazione regionale.


1. La Giunta regionale, per lo svolgimento dei propri compiti in ordine alla programmazione e verificata la mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, può affidare studi, ricerche e attività di collaborazione coordinata e continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altri esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.
2. I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità di espletamento, del termine, dell'ammontare del compenso previsto, delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento.
3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce.
4. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere s'intende favorevole; il termine può essere sospeso una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.
5. La Giunta regionale può inoltre avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di comitati o nuclei da essa costituiti e composti da dipendenti regionali e da esperti di particolare qualificazione estranei all'amministrazione regionale. Gli incarichi ai componenti estranei all'amministrazione regionale sono conferiti con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di istituzione, di cui al comma 5, la Giunta regionale determina, per ogni Comitato, la composizione e la durata, comunque non superiore a quella della legislatura.


1. Per coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nella elaborazione delle iniziative legislative e normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, nonché nella verifica di fattibilità degli atti legislativi proposti, è istituito, presso il dipartimento competente in materia di affari istituzionali, il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione; il Comitato è composto da non più di cinque esperti, estranei all'amministrazione regionale, scelti tra specialisti qualificati in discipline giuridiche di interesse regionale, nominati con le procedure previste dall'articolo 19.


1. Il Presidente della Giunta regionale può conferire fino a tre incarichi a persone estranee all'amministrazione regionale delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell'informazione. Gli incaricati rispondono del loro operato al Presidente della Giunta regionale.
2. Gli incarichi non possono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati e cessano, comunque, contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente che li ha conferiti.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato dell'indennità integrativa speciale.


1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:
a) quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;
b) tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori. Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

2. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto.
3. I responsabili delle segreterie particolari possono essere nominati dalla Giunta regionale anche fra le persone estranee all'amministrazione con trattamento economico pari a quello iniziale previsto per la categoria D3.
4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli Enti locali e di altri enti pubblici in posizione di comando; i dipendenti medesimi conservano il trattamento economico in godimento nell'ente di provenienza, comprensivo anche di indennità a carattere generale e continuativo.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.


1. Il Presidente e la Giunta regionale non possono revocare, riformare, riservare, avocare a sé o altrimenti adottare atti e provvedimenti di competenza dei dirigenti.
2. In caso di inerzia o ritardo nell'emanazione di un atto di competenza del direttore di dipartimento, il Presidente può fissare un termine perentorio entro il quale deve essere adottato l'atto. Qualora l'inerzia o il ritardo permanga il Presidente, sentita la Giunta regionale, incarica altro dirigente dell'adozione dell'atto.
3. La Giunta regionale può in ogni caso annullare gli atti dei dirigenti per motivi di legittimità, comprese le ipotesi di violazione degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Presidente e dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.


1. Il sistema delle relazioni sindacali è definito dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi.
2. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi, le procedure e le modalità di svolgimento della partecipazione sindacale nell'ambito regionale sono definite da appositi protocolli d'intesa.
CAPO III
Dirigenza



1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge e della contrattazione collettiva per l'area della dirigenza, funzioni:
a) di direzione di strutture organizzative;
b) di progetto ad elevato contenuto professionale.



1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso per esami.
2. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare le capacità dirigenziali dei candidati.
3. La modalità di accesso è definita dalla Giunta regionale, in relazione alle posizioni da ricoprire, nel bando di concorso, che definisce anche i requisiti per l'accesso, tra i quali vanno in ogni caso ricompresi:
a) il possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica;
b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche, maturati in posizioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per le strutture private i cinque anni di esperienza debbono essere maturati in posizione dirigenziale.

4. Per particolari e specifiche posizioni dirigenziali il bando può prevedere il possesso di uno specifico diploma di laurea attinente alla posizione.


1. L'incarico di direttore di dipartimento è conferito con deliberazione della Giunta regionale con contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il conferimento dell'incarico è preceduto da apposito avviso, da pubblicare con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, l'incarico può essere conferito a dirigenti interni all'amministrazione regionale o a soggetti esterni in possesso di laurea che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
3. I provvedimenti di incarico di direttore di dipartimento sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 2, senza necessità di valutazioni comparative.
4. Il trattamento economico è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
5. Gli elementi negoziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definite con apposito provvedimento della Giunta regionale prima del conferimento degli incarichi. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.
6. Il conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.


1. Gli incarichi di dirigente di servizio o per posizioni di progetto o di funzione sono conferiti con provvedimento della Giunta regionale su proposta del direttore di dipartimento competente; qualora la proposta non sia approvata, il direttore di dipartimento propone un altro nominativo cui affidare l'incarico.
2. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro:
a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
b) delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
c) dei curricula professionali;
d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

3. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 34, comma 2, gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1 possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, con contratto a termine di diritto privato, sino ad una percentuale del 10 per cento per ciascuna delle posizioni istituite ai sensi degli articoli 9 e 10. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a) ed un'esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali con specifica esperienza maturata in attività attinenti alla posizione da ricoprire. Il trattamento economico è determinato in corrispondenza con quello previsto per le posizioni da ricoprire, secondo quanto disposto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza.
4. Gli incarichi disciplinati dal presente articolo hanno durata non superiore a cinque anni, sono rinnovabili e possono essere anticipatamente revocati, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, su proposta del direttore di dipartimento competente.
5. L'incarico di segretario generale di Autorità di bacino è conferito con le modalità previste dall'articolo 7 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13.


1. All'inizio di ciascuna legislatura la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'insediamento, procede al conferimento degli incarichi di direzione di dipartimento.
2. In tutti i casi di sostituzione del direttore di dipartimento, gli altri incarichi di funzione dirigenziale all'interno del dipartimento medesimo cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento del nuovo incarico di direttore di dipartimento. Entro lo stesso termine sono deliberati i nuovi incarichi all'interno del dipartimento.


1. Gli incarichi per le posizioni organizzative di cui all'articolo 17 sono conferiti dal dirigente nel cui ambito di competenza è collocata la posizione, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro.


1. Ai fini della migliore funzionalità della struttura organizzativa e dell'ottimale utilizzazione delle risorse, l'assegnazione degli incarichi dirigenziali è informata al principio della rotazione.
2. I dirigenti non possono dirigere la stessa struttura organizzativa per un periodo superiore a dieci anni; eventuali eccezioni devono essere specificatamente motivate.


1. I direttori di dipartimento e i dirigenti di servizio individuano i dirigenti incaricati di svolgere le funzioni vicarie in caso di loro assenza temporanea o impedimento.
2. Le funzioni di direttore di dipartimento possono essere attribuite anche in mancanza del titolare e in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.


1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale, da parte del direttore del relativo dipartimento, ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione della retribuzione di risultato e del conferimento degli incarichi alle relative scadenze.
2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi ed obiettivi definiti dagli organi di governo;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) dell'efficienza nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
d) della capacità di promuovere e gestire l'innovazione sul piano organizzativo, gestionale e tecnologico;
e) della capacità di alimentare e promuovere flussi informativi funzionali al sistema informativo.

3. La valutazione tiene conto, altresì, delle condizioni organizzative in cui è svolta l'attività, nonché di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità delle risorse.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Comitato di coordinamento, vengono definiti:
a) le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
b) le modalità del contraddittorio in attuazione delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Qualora siano riscontrati risultati negativi imputabili a incapacità gestionali, negligenze e gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione o per i cittadini, la Giunta regionale dispone i provvedimenti conseguenti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo per l'area della dirigenza.
CAPO IV
Dotazioni organiche



1. La spesa complessiva per il personale regionale, distinta per il personale della Giunta e del Consiglio regionale, è stabilita nella legge di approvazione del bilancio pluriennale.
2. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti nella legge di bilancio, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ferma restando la più ampia mobilità del personale, definiscono le rispettive dotazioni organiche e la ripartizione per la qualifica dirigenziale e per categorie.
3. I posti dei contingenti di personale assegnato agli Enti locali in attuazione delle leggi regionali di conferimento delle funzioni sono portati in diminuzione della dotazione organica e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale stesso.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio successiva all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottano le deliberazioni di cui al comma 2. Fino a tale data restano ferme le attuali dotazioni organiche.


1. Il rapporto di lavoro del dipendente dell'amministrazione regionale è disciplinato per quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali in materia, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 165/2001.
2. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale regionale è definito dai contratti collettivi.


1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano:
a) la determinazione delle direttive per la contrattazione decentrata e la nomina delle delegazioni per la contrattazione;
b) l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti e degli accordi decentrati;
c) la determinazione dei posti da mettere a concorso o a selezione e la nomina delle relative commissioni.



1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001. L'autorizzazione prevista al comma 2 del medesimo articolo è rilasciata, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dal dirigente della struttura competente in materia di personale, sentito il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente interessato e dopo aver verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.


1. Con regolamento sono stabilite le norme concernenti:
a) le procedure selettive per l'accesso dall'esterno e per la progressione nel sistema di classificazione del personale, le modalità di costituzione delle commissioni di selezione e i compensi per i componenti;
b) le modalità di funzionamento degli organi disciplinari;
c) l'esercizio delle funzioni dell'ufficiale rogante;
d) l'esercizio delle funzioni del datore di lavoro in applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

CAPO V
Norme finali e transitorie



1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge indirizzata a riordinare organicamente la disciplina relativa alle Agenzie, agli Enti e alle Aziende istituite ai sensi della vigente normativa regionale.


1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione delle strutture organizzative e al conferimento degli incarichi dirigenziali di preposizione alle medesime strutture.
2. Fino alla completa costituzione delle strutture previste dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate.
3. In attesa dell'adozione delle norme di cui all'articolo 1, comma 4, restano ferme le disposizioni relative all'organizzazione del Consiglio regionale, ancorché contenute nelle leggi abrogate.
4. In attesa della revisione delle procedure della programmazione, del bilancio e della contabilità regionale, le quote di cui all'articolo 4, comma 2, sono individuate anche mediante aggregazioni o disaggregazioni dei capitoli di relativa pertinenza.
5. E' soppresso il Centro regionale per i beni culturali, istituito con l.r. 30 dicembre 1974, n. 53. I richiami al Centro contenuti nelle leggi regionali vigenti devono intendersi riferiti alla struttura competente in materia di beni e attività culturali.
6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta una apposita proposta di legge volta ad individuare una nuova struttura organizzativa in sostituzione del Centro beni culturali.
7. L'organizzazione delle strutture preposte agli adempimenti conseguenti a dichiarazioni dello stato di emergenza, alla ricostruzione post terremoto e ad altre calamità naturali, nonché alla predisposizione ed attuazione di programmi di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio è disciplinata dalla Giunta regionale anche in deroga alle norme della presente legge.
8. La Giunta regionale riferisce entro novanta giorni al Consiglio regionale sull'istituzione delle strutture di cui al comma 7.
9. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale 6 giugno 1991, n. 30 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) e, comunque, alle procedure concorsuali e alle selezioni già indette alla medesima data, le quali si svolgono in conformità ai principi di semplificazione amministrativa introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.
10. Le disposizioni contenute nella lr. 26 ottobre 1998, n. 35 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) e, comunque, ai concorsi ed alle selezioni indette prima dell'adozione del medesimo regolamento.
11 .Le disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 1996, n. 45 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b).
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 102 della l.r . 31 ottobre 1984, n. 31, come modificato dall'articolo 38 della l.r. 23 marzo 2000, n. 21 si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c).
13. Sino alla completa attuazione dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, agli istituti ed alle materie non ancora disciplinati dai contratti collettivi si applicano le previgenti norme statali.
14. Per il personale regionale inquadrato con le l.r. 17 gennaio 1991, n. 1 e l.r. 23 luglio 1996, n. 27, il periodo di servizio prestato o riconosciuto nell'ente di provenienza è considerato, ai soli fini dei concorsi, come effettuato alle dipendenze della Regione.
15. Le disposizioni contenute nell'articolo 69 della l.r. 4 novembre 1988, n. 42 continuano a produrre efficacia nei confronti del personale in esso individuato.
16. Le graduatorie delle procedure selettive per l'assunzione di personale restano efficaci per un periodo di tre anni dalla data della loro pubblicazione e possono essere utilizzate per la copertura dei posti che si rendessero vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della procedura selettiva medesima.
17. I termini di efficacia, stabiliti nei relativi bandi, delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di tre anni.


1. L'articolo 2 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Responsabilità dei procedimenti
1. Il direttore di dipartimento, in collaborazione con la struttura competente in materia di organizzazione, determina per ogni tipo di procedimento la struttura responsabile fissando, ove non già determinati per legge o regolamento, i termini entro cui i procedimenti devono concludersi.
2. Il dirigente della struttura individua quale responsabile del procedimento un dipendente di categoria non inferiore alla 'D'; in mancanza di tale individuazione è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura competente. Il responsabile del procedimento assolve ai compiti di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e agli altri compiti previsti dalla presente legge.
3. Le determinazioni di cui al comma 1 sono pubblicate su apposito numero del Bollettino ufficiale della Regione e poste a conoscenza del pubblico negli ulteriori modi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I dipendenti regionali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutive rispondono della regolarità delle operazioni svolte secondo le rispettive competenze.".

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 44/1994 sono soppresse le parole:
"Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30,".



1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 14 maggio 1973, n. 9 "Personale in servizio presso l'Ente Regione Marche per la prima costituzione degli uffici";
b) 27 maggio 1974, n. 12 "Norme provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale";
c) 17 aprile 1975, n. 24 "Norme di interpretazione autentica dell'articolo 31, terzo comma, della l.r. 27 maggio 1974, n. 12 recante norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale";
d) 3 maggio 1976, n. 7 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comunque in servizio alla Regione alla data del 31 dicembre 1975";
e) 3 maggio 1977, n. 14 "Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali";
f) 20 gennaio 1978, n. 4 "Inquadramento del personale trasferito alla Regione Marche dal soppresso Ente Gioventù Italiana, in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764";
g) 9 marzo 1978, n. 7 "Norme sull'indennità di missione, di trasferta e di trasferimento ai dipendenti regionali";
h) 4 settembre 1978, n. 18 "Modificazione del sesto comma dell'articolo 1 della l.r. 3 maggio 1976, n. 7 e del quarto comma dell'articolo 3 della l.r. 20 gennaio 1978, n. 4";
i) 19 giugno 1979, n. 22 "Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali";
j) 21 novembre 1979, n. 38 "Erogazione al personale regionale di un assegno "una tantum";
k) 3 marzo 1980, n. 9 "Provvedimento concernente l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto a tempo determinato in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale";
l) 1° giugno 1980, n. 47 "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali";
m) 2 giugno 1980, n. 48 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso gli uffici regionali";
n) 2 giugno 1980 n. 49 "Miglioramenti economici al personale regionale in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali per il triennio 1979/1981";
o) 29 agosto 1980, n. 52 "Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale - Primo provvedimento";
p) 3 settembre 1980, n. 53 "Norme per l'inserimento in ruolo del personale assunto ai sensi dell'articolo 16 quarto e quinto comma della l.r. 23 agosto 1976, n. 24 - Secondo Provvedimento";
q) 31 agosto 1981, n. 25 "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979/1981 per il personale delle Regioni a statuto ordinario";
r) 15 dicembre 1981, n. 38 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale mutualistico comandato ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386";
s) 15 dicembre 1982, n. 47 "Norme per l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e alla stessa definitivamente assegnato in attuazione della l.r. 12 maggio 1980, n. 26";
t) 9 giugno 1983, n. 13 "Modificazioni alla l.r. 1° giugno 1980, n. 47 'Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali' e alla l.r. 6 giugno 1980, n. 50 'Organizzazione amministrativa della RegionE' ";
u) 26 giugno 1984 n. 14 "Modifica della l.r. 9 giugno 1983, n 13 avente ad oggetto: Modificazioni alla l.r. 1° giugno 1980, n. 47 'Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali' e alla l.r. 6 giugno 1980, n. 50 'Organizzazione amministrativa della RegionE' ";
v) 31 ottobre 1984, n. 31 "Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali";
w) 24 gennaio 1985, n. 4 "Concorso speciale per l'accesso al livello superiore riservato al personale dell'Ente di Sviluppo nelle Marche; modificazione degli articoli 86 e 88 della l.r. 1° giugno 1980, n. 47";
x) 23 febbraio 1985, n. 5 "Modifica della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 , concernente: Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali";
y) 22 aprile 1985, n. 14 "Procedure speciali per la copertura dei posti vacanti della seconda qualifica funzionale";
z) 4 maggio 1985, n. 33 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale mantenuto in servizio a tempo indeterminato";
aa) 26 giugno 1986, n. 18 "Modalità per la prima copertura dei posti della 5a qualifica funzionale";
bb) 25 agosto 1986, n. 22 "Modificazioni al terzo comma dell'articolo 20 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31";
cc) 24 marzo 1987, n. 14 "Modifica ed integrazione dell'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31;
dd) 19 giugno 1987, n. 31 "Modifica del secondo comma dell'articolo 103 (Inquadramento personale enti turistici) della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31: Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali";
ee) 25 luglio 1988 n. 26 "Disciplina delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'assunzione del personale della Regione. Modifica dell'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31";
ff) 4 novembre 1988, n. 42 "Disposizioni sullo stato giuridico ed economico relativo ai dipendenti della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987";
gg) 30 dicembre 1989, n. 34 "Integrazione alle l.r. 6 giugno 1980, n. 50 e l.r. 9 giugno 1983, n. 13 mediante istituzione delle figure professionali istruttore direttivo 'Socio Economico' e istruttore 'Socio Economico'";
hh) 26 aprile 1990, n. 29 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990;
ii) 26 aprile 1990, n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione";
jj) 27 aprile 1990, n. 50 "Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale dei divulgatori agricoli e del personale, con contratto a tempo indeterminato, del centro sperimentale di tartuficoltura";
kk) 17 gennaio 1991, n. 1 "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche";
ll) 28 gennaio 1991, n. 4 "Legge regionale 28 marzo 1990, n 18: Istituzione 'del ruolo regionale speciale ad esaurimento del personale addetto alle attività di formazione professionalE' modificazioni alla tabella allegata alla l.r. 18/1990";
mm) 20 dicembre 1991, n. 38 "Utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli e prove pratiche, per posti vacanti della V qualifica funzionale";
nn) 17 gennaio 1992, n. 6 "Norme per il conferimento di funzioni alla dirigenza regionale";
oo) 9 novembre 1993, n. 26 "Modificazioni ed integrazioni della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione";
pp) 21 marzo 1994, n. 10 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della l.r. 26 aprile 1990, n. 29 sull'indennità di funzione dirigenziale";
qq) 18 maggio 1994, n. 19 "Copertura di posti vacanti del ruolo organico regionale mediante concorsi riservati, per soli titoli, al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 554/1988 per progetto finalizzato ad indagini sul rischio sismico";
rr) 9 giugno 1994, n. 20 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 relativamente alle disposizioni sulla composizione delle commissioni di esame";
ss) 29 agosto 1994, n. 34 "Modifica della l.r. 26 aprile 1990, n. 29 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990";
tt) 6 marzo 1995, n. 22 "Norme sulla dirigenza regionale";
uu) 23 luglio 1996, n. 27 "Nuove disposizioni concernenti l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato in servizio presso la Regione Marche";
vv) 26 ottobre 1998, n. 35 "Composizione e compensi alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale;
ww) 26 gennaio 1999, n. 3 "Proroga del termine di decadenza previsto dall'articolo 3, comma 10, della l.r. 8 agosto 1997, n. 54 'Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari'";
xx) 2 agosto 1999, n. 21 "Ulteriore proroga del termine di decadenza previsto dall'articolo 3, comma 10, della l.r. 8 agosto 1997, n. 54 e successive modificazioni";

2. Sono abrogati:
a) gli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e la tabella di corrispondenza della l.r. 26 giugno 1986, n. 19 "Norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616";
b) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 14 marzo 1989, n. 4 "Modificazioni alla l.r. 6 giugno 1980, n. 50 'Organizzazione amministrativa della Regione' e alla l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 'Disposizioni sull'ordinamento giuridico e trattamento economico dei dipendenti regionali' e successive modificazioni";
c) il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 "Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale.

3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:
a) 23 luglio 1974, n. 4 "Regolamento per la corresponsione di indennità al personale comandato a titolo di rimborso spese";
b) 20 gennaio 1987, n. 20 "Determinazione degli obiettivi per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale e fissazione dei criteri per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività";
c) 6 giugno 1991, n. 30 "Criteri per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio nei concorsi pubblici ed interni indetti dalla Regione e dagli enti dipendenti cui si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale";
d) 16 dicembre 1996, n. 45 "Regolamento di disciplina dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali".

4. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla presente legge.