Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 04 agosto 2014, n. 20
Titolo:Disposizioni per l’attuazione degli articoli 14, comma 1, lettere b) e f), e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di Pubblicitŕ, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 “Norme per la pubblicitŕ e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o societŕ”
Pubblicazione:( B.U. 07 agosto 2014, n. 77 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), dopo le parole: “e dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,” sono inserite le seguenti: “nonché dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),”.



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 41/2012 è inserito il seguente:
“1 bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti individuati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), trasmettono il proprio curriculum in formato europeo alla Segreteria generale dell’Assemblea.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 41/2012 dopo le parole: “se gli stessi vi consentono.” sono aggiunte le seguenti: “I soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), devono in ogni caso dare evidenza al mancato consenso.”.


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 30 settembre dell’anno di cessazione della carica, i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea la documentazione di cui all’articolo 3.".



1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 41/2012 le parole: “Agli stessi si applica una decurtazione dei rimborsi spese previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio del mandato pari a un trentesimo per ogni giorno di ritardo.” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 41/2012 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non adempiono agli obblighi previsti all’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, all’articolo 3 e all’articolo 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso indicato al comma 2, l’Ufficio di presidenza, entro i trenta giorni seguenti al predetto termine, irroga agli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 10.000, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2 ter. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista al comma 2 bis sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale.
2 quater. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede alle comunicazioni di cui agli articoli 43 e 45 del d.lgs. 33/2013.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente:
“5. I soggetti di cui al comma 3 decaduti o revocati dall’incarico ai sensi del comma 4 o inadempienti alla diffida a conformarsi alle disposizioni dell’articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 41/2012 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella sezione I del capo I della legge 689/1981. In particolare l’inadempimento indicato al comma 1 è accertato dalla struttura amministrativa competente all’attuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per l’acquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni.”.



1. Le somme derivanti dalle sanzioni indicate al comma 2 dell’articolo 4 di questa legge sono introitate a decorrere dall’anno 2014 nell’UPB 30101 del bilancio di previsione 2014 e successivi.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).