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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2015, n. 29
Titolo:Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 “Norme per la pubblicitŕ e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o societŕ”
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2015, n. 119 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. Al comma 2 dell’articolo 2 della della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) le parole: “un mese” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.


1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente: “Nello stesso Bollettino sono altresì riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dalle seguenti parti della dichiarazione dei redditi:
a) quadro riepilogativo;
b) eventuali quadri utilizzati per dichiarare redditi non riportati nel quadro indicato alla lettera a).”.


1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle dichiarazioni presentate nell’anno 2015 e successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.