Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 01 agosto 2016, n. 18
Titolo:Disposizioni urgenti di adeguamento dell’ordinamento regionale
Pubblicazione:( B.U. 11 agosto 2016, n. 92 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 12 (Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione), dopo la parola: “quota” sono inserite le parole: “non inferiore al 5 per cento e”.



1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 4 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso l’Unione Europea ex articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), le parole: “non superiore a” sono sostituite dalle parole: “non superiore al cinquanta per cento di”.
2. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, l’indennità di cui all’articolo 3 della l.r. 4/1998, come modificato dal comma 1 di questo articolo, assorbe l’indennità di comparto, la retribuzione di risultato e ogni altra indennità ordinaria e straordinaria prevista dal vigente CCNL, esclusa la retribuzione di posizione.
3. La Giunta regionale determina la nuova indennità ai sensi delle disposizioni di questo articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. La medesima indennità è corrisposta a decorrere dal mese successivo di adozione della suddetta deliberazione.



1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), le parole: “in almeno uno dei seguenti settori: giuridico, economico, culturale, dell’informazione” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle politiche istituzionali della Regione”.
2. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 20/2001, le parole: “fino a due incarichi” sono sostituite dalle seguenti: “fino a tre incarichi”.
3. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 20/2001 le parole: “pari allo” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore allo”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto da apposita regolamentazione da definire con deliberazione della Giunta regionale.”.



1. Il comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dai seguenti:
“1 bis. I Consiglieri, per il miglior esercizio del mandato, possono utilizzare:
a) le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
b) le sedi e i locali dei Comuni e delle Unioni montane, previa convenzione stipulata con i medesimi Comuni dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
1 ter. Per i giorni di utilizzo delle sedi e dei locali di cui al comma 1 bis i Consiglieri non usufruiscono della parte variabile del rimborso previsto al comma 2.”.



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, il disciplinare d’uso del contrassegno di qualità delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui al comma 1. Nel disciplinare sono fissate le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, la modalità di esercizio della vigilanza e i casi di revoca.”.



1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “nonché coloro che nei cinque anni precedenti la designazione hanno ricoperto tali incarichi. Non possono, altresì, essere nominati, coloro che nei cinque anni precedenti la designazione hanno svolto funzioni di amministratori degli enti, delle agenzie regionali e di società partecipate della Regione e coloro che sono stati dipendenti della Regione”.




1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2016, n. 6 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”), si intendono quali funzioni riallocate presso le Province di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), richiamati alle voci “Caccia” e “Pesca nelle acque interne” dell’allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), quelle di vigilanza venatoria e ittica attribuite agli agenti di vigilanza e finalizzate all’accertamento delle violazioni amministrative nelle relative materie ivi compresa l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e la riscossione dei proventi corrispondenti.




1. Nella Tabella 2, approvata dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 “Variazione generale al bilancio di previsione 20016-2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (1° provvedimento)” sono sostituiti gli importi relativi alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli indicati nell’allegato A di questa legge, come per ciascuno specificato; nella Missione 5 programma 1 è inserito il “Titolo 1 - spese correnti - stanziamenti di competenza 2016 e di cassa 2016 - euro 10.000,00”.
2. Nella Tabella 4, approvata dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 13/2016 sono sostituiti gli importi relativi alle Missioni, ai Programmi e agli Interventi indicati nell’allegato B di questa legge, come per ciascuno specificato.
3. Nella Tabella 6, approvata dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella Missione 01, programma 01, lo stanziamento dell’anno 2016 relativo alla voce “Contributi ad enti ed amministrazioni locali per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante” di euro “7.500,00” è sostituito dal seguente “euro 5.900,00” e lo stanziamento dell’anno 2016 relativo alla voce “Contributi ad enti ed amministrazioni locali per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante – Trasferimenti correnti a Università” di “euro 1.000,00” è sostituito dal seguente “euro 2.600,00”;
b) nella Missione 04, programma 03, la denominazione “Spese correnti per l’implementazione e la gestione dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96) - Trasferimento corrente alle Regioni” è sostituita dalla seguente: “Spese per l’implementazione e la gestione dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (ARES art. 7 L. 23/96)”;
c) nella Missione 04, programma 04, lo stanziamento relativo all’anno 2016 della voce “Fondo regionale per la concessione di borse di studio e servizi a studenti universitari” di euro “1.650.000,00” è sostituito dal seguente “2.450.000,00”;
d) nella Missione 05, programma 02, lo stanziamento relativo all’anno 2016 della voce “Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo unico per lo spettacolo” di euro “766.257,00” è sostituito dal seguente: “766.247,00”;
e) nella Missione 07, programma 01, la voce “Spese per azioni di comunicazione per la promozione integrata regionale” è soppressa;
f) nella Missione 10, programma 3, la denominazione “Trasferimenti ai comuni per lavori di manutenzione straordinaria e dragaggio dei porti di competenza regionale – cni/16” è sostituita dalla seguente: “Trasferimenti per lavori di manutenzione straordinaria e dragaggio dei porti di competenza regionale – cni/16";
g) nella Missione 12, programma 2, dopo la voce “Contributo straordinario all’Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI)” è inserita la seguente: “Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Interventi a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria - Collaborazioni coordinate e a progetto - anno 2017 euro 24.821,72 - anno 2018 euro 24.821,72”;
h) nella Missione 13, programma 7, dopo la voce “Contributi per l’acquisto di defibrillatori (DAE) - Investimento - Trasferimento in c/capitale a istituzioni sociali private” sono soppresse le parole “Programma 08 – Politica regionale unitaria per la tutela della salute”;
i) nella Missione 14, programma 2, lo stanziamento relativo alla voce “Incentivi e contributi alle associazioni di consumatori” per l’anno 2016 di “euro 35.000” è sostituito dal seguente “ euro 50.000,00”;
l) nella Missione 15, programma 2, lo stanziamento relativo all’anno 2016 della voce “Spese per la realizzazione di una borsa di studio per giovani laureati marchigiani - ** CFR 20301055 – CNI/14” di euro “97.650,00” è sostituito dal seguente “90.000,00”;
m) nella Missione 15, programma 2, dopo la voce “Spese per la realizzazione di una borsa di studio per giovani laureati marchigiani - ** CFR 20301055 – CNI/14” è inserita la seguente: “Spese per la realizzazione di una borsa di studio per giovani laureati marchigiani – IRAP – anno 2016 euro 7.650,00”.

4. Nella Tabella 7, approvata dall’articolo 2, comma 2, della l.r. 13/2016 sono sostituiti gli importi relativi alle autorizzazioni di spesa delle leggi regionali indicate nell’allegato C di questa legge, come per ciascuna specificato.
5. Nell’Allegato 1 “Elenco delle spese dichiarate obbligatorie” approvato dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 13/2016, la denominazione dei capitoli indicati nell’allegato D di questa legge, in coerenza con il nuovo piano dei conti armonizzato, è modificata come a fianco di ciascuno specificato.



1. Nelle more dell’adozione dei piani d’ambito di cui all’articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, i Comuni possono richiedere alla Regione il passaggio all’ambito territoriale ottimale (ATO) confinante con quello di appartenenza. Il passaggio è disposto con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole delle assemblee territoriali d’ambito (ATA) interessate e alle seguenti condizioni:
a) il territorio comunale sia adiacente a quello dell’ATO limitrofo per una estensione lineare dei propri confini non inferiore al 70 per cento del loro sviluppo totale;
b) la richiesta sia adeguatamente motivata sotto il profilo del raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema comunale di gestione dei rifiuti.

2. In fase di prima applicazione, in attesa della nomina dei componenti del Comitato permanente per la semplificazione istituito ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), il parere sulla legge regionale di semplificazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo 9 è sostituito dai pareri espressi dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), e dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro - CREL).
3. Le funzioni di cui all’articolo 26 bis, comma 1, della l.r. 7/1995, richiamato alla voce “Caccia” nella tabella allegata alla l.r. 13/2015, continuano a essere esercitate dalle Province fino al 31 dicembre 2016.



1. Sono abrogati:
a) il comma 1 bis dell’articolo 63 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
b) l’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010);
c) l’articolo 7 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale);
d) l’articolo 14 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017");
e) la legge regionale 27 novembre 2015, n. 26 (Modifica alla legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale”).




1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



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