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Atto:LEGGE REGIONALE 25 agosto 1986, n. 22
Titolo:Modificazioni al terzo comma dell'articolo 20 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31.
Pubblicazione:(B.u.r. 25 agosto 1986, n. 88)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario





Il terzo comma dell'articolo 20, della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 è abrogato e sostituito dal seguente:
"In presenza di esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza ai lavori del consiglio regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio, delle commissioni consiliari e della giunta regionale e riguardanti un numero di dipendenti non superiore al due per cento dell'organico, o per fronteggiare eventi e situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del limite ore complessivo e dell'ammontare della spesa previsti al secondo comma del presente articolo e con divieto in ogni caso di autorizzare ed effettuare mensilmente lavoro straordinario per un numero di ore superiore a quaranta; tale limite può essere elevato per la categoria degli autisti fino ad un massimo di 60 ore mensili".