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Atto:LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. 30
Titolo:Costituzione collegio dei revisori dei conti negli Enti provinciali per il turismo e nelle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 novembre 1974, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e societŕ regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario





Il collegio dei revisori dei conti per ciascun ente provinciale per il turismo e per ciascuna azienda autonoma di soggiorno e turismo č composto di 3 membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale e designati dal consiglio regionale con voto limitato.
Uno dei componenti deve, in ogni caso, essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti della provincia di competenza.
I revisori durano in carica 5 anni e il loro mandato non puň essere rinnovato.