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Atto:LEGGE REGIONALE 9 giugno 1994, n. 20
Titolo:Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31 relativamente alle disposizioni sulla composizione delle commissioni di esame.
Pubblicazione:(B.u.r. 16 giugno 1994, n. 59)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 10 della LR 31 ottobre 1984, n. 31, come modificato dalle LL.RR. 23 febbraio 1985, n. 5; 24 marzo 1987, n. 14; 25 luglio 1988, n. 26; 4 novembre 1988, n. 42; 14 marzo 1989, n. 4 e 17 gennaio 1992, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
"Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della LR. 14 marzo 1989, n. 4, sono nominate dalla giunta regionale e sono cosě composte:
a) da un docente universitario, con la qualifica almeno di associato o da un professionista iscritto da almeno otto anni in albi professionali, che ne assume la presidenza, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
b) da un dirigente regionale di ruolo appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, che ne assume la presidenza per l'accesso alle altre qualifiche;
c) da quattro esperti di provata competenza nelle materie oggetto di esame di cui almeno uno docente universitario, uno iscritto in albi professionali e uno con la qualifica di dirigente regionale. Nessuno dei due sessi, puň essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla settimana.
Non possono far parte delle commissioni esaminatrici i componenti degli organi della Regione, coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, i rappresentanti sindacali o coloro che siano designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali".


Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai concorsi banditi dalla Regione e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.