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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2015, n. 28
Titolo:Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017
Pubblicazione:( B.U. 23 dicembre 2015, n. 115 Suppl. n. 11)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Capo I Assestamento del bilancio di previsione per lÂ’anno finanziario 2015
Art. 1 (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2014 risultanti dal Rendiconto generale e dal riaccertamento straordinario)
Art. 2 (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2014 risultanti dal Rendiconto generale e dal riaccertamento straordinario)
Art. 3 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2014)
Art. 4 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2014)
Art. 5 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2014)
Capo II Disposizione in materia di entrate di spese. Modificazioni di disposizioni legislative
Art. 6 (Disposizioni in materia di armonizzazione contabile in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 118/2011)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 19/2012)
Art. 8 (Modifica alla l.r. 20/2000)
Art. 9 (Disposizioni in materia di attivitŕ produttive)
Art. 10 (Modifiche alla l.r. 38/1996)
Art. 11 (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 12 (Modifica alla l.r. 11/2003)
Art. 13 (Modifica alla l.r. 22/2011)
Art. 14 (Modifica alla l.r. 4/2010)
Art. 15 (Controlli e sanzioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012)
Art. 16 (Disposizioni in materia di funzioni delle Province)
Art. 17 (Modifica alla l.r. 13/2015)
Art. 18 (Disposizioni in materia di aree protette)
Art. 19 (Modifica alla l.r. 10/1997)
Capo III Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017. Disposizioni finanziarie
Art. 20 (Variazione allo stato di previsione della entrata e della spesa 2015)
Art. 21 (Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2015/2017)
Art. 22 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 36/2014)
Art. 23 (Modifiche ed integrazioni ai prospetti, elenchi, allegati alla l.r. 37/2014)
Art. 24 (Allegati)
Art. 25 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati

Capo I
Assestamento del bilancio di previsione per lÂ’anno finanziario 2015



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2014, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2015 per l’importo presunto di euro 2.578.900.215,51, determinati in euro 2.738.987.861,77 in sede di rendiconto generale della Regione per l’anno 2014, sono rideterminati ed aggiornati nell’importo complessivo di euro 2.632.399.028,13 in conformità ai dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 1° dicembre 2015 secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 (Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2015).


1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2014, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 per l’importo presunto di euro 1.950.100.811,91, determinati in euro 2.292.243.193,94 in sede di rendiconto generale della Regione per l’anno 2014, sono rideterminati ed aggiornati nell’importo complessivo di euro 2.141.587.952,01 in conformità ai dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1080 del 1° dicembre 2015 secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 (Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2015).


1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2014, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2015 per l’importo presunto di euro 355.288.899,55 si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2014, nell’importo di euro 196.093.452,23 presso il Tesoriere della Regione.


1. A seguito della legge regionale 4 dicembre 2015, n. 27 (Rendiconto generale della Regione per l’anno 2014) e della deliberazione della Giunta regionale di riaccertamento straordinario dei residui n. 1080 del 1° dicembre 2015, il saldo finanziario negativo al termine dell’esercizio 2014 è determinato in euro 353.963.078,72 e corrisponde al disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto. Detto saldo è determinato dalla differenza tra il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, pari ad euro 665.948.638,15, le quote accantonate pari ad euro 284.064.477,65 e le quote vincolate pari ad euro 735.847.239,22.


1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017), per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati in complessivi euro 353.963.078,72, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 41.460.823,93 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera a), della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.279.930,52;
b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.170.924,92 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera b), della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.170.924,91;
c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera c), della l.r. 37/2014, si conferma;
d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.683.888,73 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera d), della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 61.370.186,69;
e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.817.481,29 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera e), della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.793.040,91;
f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.357.322,20 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera f), della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.837.118,44;
g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 0,00 per effetto dell’articolo 24, comma 1, della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 12.617.279,48;
h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 23.827.940,88 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera g), della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.132.255,06;
i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 7.013.452,24 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera h), della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.813.713,35;
j) relativamente all’anno 2014 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 19.787.900,22 per effetto dell’articolo 24, comma 1, lettera i), della l.r. 37/2014, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.892.229,07.

Capo II
Disposizione in materia di entrate di spese. Modificazioni di disposizioni legislative



1. In attuazione a quanto previsto dall’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale, contestualmente all’approvazione della proposta di legge di bilancio, approva, per ciascun esercizio:
a) il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, quale ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati;
b) il bilancio finanziario gestionale, quale riparto delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, assegnando ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese.

2. Per l’anno 2015, la Regione si avvale della facoltà di proroga concessa dagli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011


1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”), le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.


1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.


1. L’importo di euro 2.402.461,32 iscritto a carico della UPB 31401 per euro 1.150.000,00, della UPB 31402 per euro 852.461,32 e della UPB 31607 per euro 400.000,00, derivante da economie vincolate del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, è destinato alle finalità di seguito elencate:
a) euro 402.461,32 per le finalità di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
b) euro 600.000,00 per le finalità di cui all’articolo 15 della l.r. 20/2003;
c) euro 100.000,00 per le finalità di cui all’articolo 25 della l.r. 20/2003;
d) euro 200.000,00 per le finalità di cui all’articolo 34 della l.r. 20/2003;
e) euro 300.000,00 per interventi finalizzati alla creazione di nuove imprese artigiane;
f) euro 400.000,00 per interventi di digitalizzazione delle imprese artigiane;
g) euro 400.000,00 per assistenza tecnica alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per i progetti di sostegno all’internazionalizzazione di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).
2. I contributi concessi ai Comuni alla data di entrata in vigore di questa legge per gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 20/2003 non sono soggetti a revoca in caso di realizzazione parziale purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) gli interventi realizzati siano relativi a opere funzionalmente complete e immediatamente fruibili;
b) l’entità della spesa di ciascun intervento realizzato e la corrispondente somma erogata mantengano il rapporto previsto dal relativo bando.



1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), come sostituita dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituita dalla seguente:
“b) contributi per il pagamento degli oneri relativi al personale con rapporto di lavoro di natura dipendente e alla formazione dello stesso personale, degli oneri relativi alle altre forme di lavoro flessibile, compresi i tirocini formativi e l’integrazione oraria dei lavoratori in utilizzo;”.
2. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 38/1996, come sostituito dal comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 37/2012, le parole: “personale con rapporto di lavoro di natura dipendente” sono sostituite dalle seguenti: “personale di cui al comma 1, lettera b),”.
3. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 38/1996, come sostituito dal comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 37/2012, è sostituito dal seguente:
“3. Il contributo di cui al comma 1, lettera b), è determinato dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari e può essere ridefinito in sede di assestamento del bilancio annuale in relazione alle variazioni di spesa successivamente intervenute. La quantificazione del contributo è effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) dopo le parole: “sentiti l’ISPRA e l’OFR” sono inserite le seguenti: “e previo parere della competente commissione consiliare”.
2. L’articolo 34 bis della l.r. 7/1995, è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 è abrogato.
4. All’alinea del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole: “La restante quota pari al 70 per cento del” sono sostituite dalla seguente: “Il” e la parola: “ripartita” è sostituita dalla parola: “ripartito”.
5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole: “37 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “52,5 per cento”.
6. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “7 per cento”.
7. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole: “45 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “35 per cento”.
8. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole: “5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3,5 per cento”.
9. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 le parole: “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “2 per cento”.
10. Le abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 di questo articolo decorrono dal 1° gennaio 2016. Da tale data e fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), il fondo di cui all’articolo 41 della l.r. 7/1995 è ripartito nel modo seguente:
a) 35 per cento alla Regione, per i compiti previsti dalla l.r. 7/1995;
b) 17,5 per cento alle Province per l’esercizio delle funzioni di cui alla l.r. 7/1995, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29 della l.r. 7/1995;
c) 7 per cento agli ambiti territoriali di caccia (ATC) destinato alla concessione dei contributi di cui all’articolo 20 della l.r. 7/1995;
d) 35 per cento alle Province e agli ATC per la prevenzione e il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole di cui all’articolo 34 della l.r. 7/1995;
e) 3,5 per cento agli ATC per le spese sostenute per l’esercizio delle altre funzioni previste dalla l.r. 7/1995;
f) 2 per cento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, operanti nella Regione.

11. Le disposizioni dell’articolo 41 della l.r. 7/1995, come modificato dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di questo articolo, si applicano dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni ai sensi della l.r. 13/2015.


1. All’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), le parole: “attraverso sedi legalmente riconosciute” sono soppresse.
2. Fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo 3 della l.r. 13/2015, i proventi derivanti dalle tasse di concessione di cui all’articolo 22 della l.r. 11/2003 sono ripartiti annualmente nella misura del 60 per cento fra le Province e del 30 per cento fra le associazioni di cui all’articolo 5 della l.r. 11/2003, proporzionalmente al numero di iscritti muniti di licenza da pesca nelle acque interne. La Regione utilizza il 10 per cento della restante quota per il finanziamento di eventuali analoghi progetti proposti dalle associazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 11/2003. I criteri e le modalità di concessione dei proventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.


1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) dopo le parole: “valore storico-culturale” sono inserite le seguenti: “tra cui il patrimonio di archeologia industriale”.



1. Le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all’articolo 29 quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono irrogate dall’autorità competente, individuata ai sensi della normativa regionale vigente, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L’autorità competente introita i relativi proventi.
2. L’articolo 20 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA), è sostituito dal seguente:
“Art. 20 (Controlli e sanzioni).
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l’autorità competente esercita il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, del d.lgs. 152/2006 e della presente legge, nonché sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità o di VIA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 del d.lgs. 152/2006. Per l’effettuazione dei controlli l’autorità competente può avvalersi dell’ARPAM e, previa convenzione, del Corpo forestale dello Stato, nel quadro delle rispettive competenze.
2. Ai soggetti responsabili delle violazioni di cui al presente articolo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, se il proponente omette di trasmettere la documentazione o le comunicazioni previste nel provvedimento finale;
b) da euro 1.500,00 a euro 5.000,00, per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel provvedimento finale;
c) da euro 2.500,00 a euro 8.000,00, nel caso di modifiche progettuali che incidono sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di VIA;
d) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00, in caso di difformità sostanziali dell’opera o dell’intervento che incidono sulle risultanze dell’atto finale o in caso di violazioni che comportano il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile.
3. Resta in ogni caso salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
4. L’autorità competente irroga le sanzioni amministrative e introita i relativi proventi. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge inerenti i controlli e l’applicazione delle sanzioni disciplinati da questo articolo sono conclusi dai Comuni ai sensi della normativa previgente. I Comuni interessati provvedono a informare tempestivamente l’autorità competente sullo stato delle attività svolte.



1. L’esercizio della funzione: “l.r. 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa): articolo 58, comma 1, lettere a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali,” contenuta nell’allegato A alla l.r. 13/2015, è delegato alle Province.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1 trova applicazione il terzo periodo del comma 427 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015).
3. Per l’anno 2015 dall’attuazione dei commi precedenti non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto degli equilibri complessivi.
4. Per l’anno 2015 è autorizzato un contributo straordinario a favore delle Province per l’esercizio delle funzioni non fondamentali di cui alla l.r. 13/2015, iscritto a carico dell’UPB 10601 dello stato di previsione della spesa per complessivi euro 4.000.000,00 così ripartito: euro 3.000.000,00 a favore della Provincia di Pesaro-Urbino ed euro 250.000,00 ciascuna, a favore delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.



1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province) le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2016”.



1. Per l’anno 2015 è autorizzato un contributo di complessivi euro 1.178.335,37, iscritto a carico dell’UPB 42501, al fine di assicurare la funzionalità degli enti gestori delle aree protette finanziati con il programma di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali).
2. La Giunta regionale effettua il riparto del contributo di cui al comma 1, dando priorità alle aree protette regionali.


1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 quinquies della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è sostituita dalla seguente:
“f) detenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all’arrivo a destinazione. In quest’ultimo caso sono consentite soste ma la temporanea detenzione in gabbia può protrarsi sino ad un massimo di un’ora a condizione che siano garantite all’animale la sufficiente aerazione e ventilazione, la protezione dal caldo, dal freddo e dalle intemperie e l’acqua costantemente a disposizione;”.

Capo III
Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017. Disposizioni finanziarie



1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio 2015 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nella Tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2015”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2015 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nella Tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2015”.



1. Allo stato di previsione della entrata del bilancio triennale 2015/2017 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nella Tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate alla competenza per UPB di entrata del Bilancio 2015/2017”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio triennale 2015/2017 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nella Tabella 4 “Elenco delle variazioni apportate alla competenza per UPB di spesa del Bilancio 2015/2017”.


1. Gli allegati alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015), sono modificati come segue:
a) la Tabella A “Finanziamento per l’anno 2015 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge;
b) la Tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata a questa legge;
c) la Tabella C “Autorizzazioni di spesa per l’anno 2015" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata a questa legge;
d) la Tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata a questa legge;
e) la Tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.



1. Gli allegati alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017) sono così modificati come segue:
a) il Prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” già sostituito dall’Allegato A della legge regionale 15/2015 è sostituito dal prospetto 1 allegato a questa legge;
b) il Prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato a questa legge;
c) l’Elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato a questa legge.

2. Sono altresì aggiornati i seguenti riepiloghi e prospetti relativi al bilancio di previsione 2015/2017 ai fini conoscitivi (Allegato A):
a) il Riepilogo generale delle entrate e delle spese per titoli;
b) il Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli;
c) il Prospetto dimostrativo della permanenza degli equilibri di bilancio;
d) la composizione dell’accantonamento al Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.



1. A questa legge è allegata la Nota integrativa, predisposta ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (Allegato B).


1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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