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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 16
Titolo:Riconoscimento agli effetti economici dell'anzianità di servizio prestato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1995, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso, è riconosciuto il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e Regioni.
2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e che verranno previste nei bilanci degli anni successivi nei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.