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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2004, n. 12
Titolo:Affidamento e gestione delle sponsorizzazioni e disciplina dei segni distintivi della Regione.
Pubblicazione:(B.U. 16 dicembre 2004, n. 132)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” un contratto mediante il quale la Regione (sponsor) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da forniture di beni e servizi, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsor” il soggetto privato o pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
c) per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dalla Regione per la pubblicità dello sponsor;
d) per “stemma” della Regione, ai sensi della l.r. 15 marzo 1980, n. 13 (Adozione dello stemma e delle insegne della Regione Marche ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto), il disegno stilizzato di un picchio che si sovrappone alla lettera maiuscola M, di colore nero, in campo bianco delimitato da una striscia verde in forma di scudo;
e) per “logotipo” della Regione, lo stemma con aggiunta la dicitura “REGIONE MARCHE” e “Consiglio regionale” o “Giunta regionale”:
f) per “segni distintivi”, lo stemma e il logotipo della Regione.



1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici e privati per acquisire beni e servizi nell’ambito dei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’ente.
2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato a realizzare un’economia di bilancio rispetto alla previsione di spesa o un eventuale utile di esercizio. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi solo in conformità ai fini istituzionali della Regione e devono escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.
3. Restano escluse dalla disciplina del presente regolamento le sponsorizzazioni afferenti i lavori pubblici di competenza della Regione.


1. Le iniziative di sponsorizzazione da attuare prioritariamente vengono individuate annualmente dal Comitato di coordinamento di cui all’articolo 7 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) nell’ambito del piano di attività dei dipartimenti. In assenza di tale previsione, i direttori dei dipartimenti, viste le proposte dei dirigenti possono promuovere iniziative di sponsorizzazione, purché conformi alle finalità di cui all’articolo 2, sentito il Comitato di coordinamento. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere autorizzate dal dirigente competente.


1. La scelta dello sponsor è effettuata, qualora non contenga oneri finanziari a carico della Regione, mediante trattativa privata come previsto dall’articolo 15, comma 3, della l.r. 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali). La lettera di invito deve contenere, oltre agli altri elementi stabiliti dalle norme in materia:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato;
b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario o l’impegno a concordare, con lo sponsor, un piano di sviluppo comunicativo;
c) il prezzo della sponsorizzazione, posto a base della gara;
d) la clausola di esclusiva per l’aggiudicatario, oppure la possibilità di aggiudicazione a un numero determinato o indeterminato di offerte ammissibili.

2. L’individuazione dello sponsor può essere contestuale alla procedura di individuazione del soggetto fornitore di beni o servizi quando la ditta fornitrice è essa stessa sponsor. In tale caso le procedure di scelta del contraente sono regolate dal d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive (CEE) n. 62/67, (CEE) n. 767/80 e (CEE) n. 295/88) o dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 ( Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) e, per importi inferiori a euro 50.000, dal regolamento regionale 28 ottobre 2004, n. 8 (Regolamento per l’esecuzione delle procedure in economia per il funzionamento della cassa economale). Il bando di gara, l’avviso pubblico o la lettera d’invio deve contenere anche:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato accessorio;
b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario.
L’offerta della ditta deve specificare se intende accedere al rapporto di sponsorizzazione e, in caso positivo, la riduzione del prezzo che si impegna a fare. L’aggiudicazione avviene secondo le norme in materia di aggiudicazione dei contratti.

3. Nel caso di cui al comma 2, il bando o avviso possono prevedere che l’intero importo della fornitura debba essere coperto dalla sponsorizzazione. In presenza di più offerte, in caso di parità dei requisiti qualitativi, la scelta del contraente avviene in base a sorteggio in forma pubblica.


1. E’ facoltà della Regione, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, in base alla complessità dell’iniziativa, affidare l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario. La Regione può stabilire che il reperimento degli sponsor debba avvenire tramite un’unica agenzia.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l’individuazione dell’agenzia avviene con le procedure vigenti in materia di scelta del contraente.
3. L’incarico di cui al comma 1 può riguardare un oggetto individuato oppure l’affidamento dell’incarico per un determinato periodo, stabilendo le condizioni e il prezzo di ogni singola indagine.
4. Le obbligazioni tra Regione e agenzia sono regolate da specifico capitolato.
5. Nei contratti relativi alla fornitura di servizi può prevedersi che l’impresa aggiudicataria si impegna a reperire uno o più soggetti disposti a sponsorizzare l’evento o il servizio stesso. I contratti debbono prevedere la clausola di gradimento degli sponsor a favore della Regione.
6. Nel caso di cui al comma 5, i contratti debbono prevedere la percentuale minima del prezzo del servizio che la ditta aggiudicataria si impegna a coprire mediante sponsorizzazioni. Nel caso che i conferimenti degli sponsor eccedano il minimo pattuito, gli oneri a carico della Regione sono corrispondentemente diminuiti; ove i conferimenti eccedano il prezzo globale del servizio, gli utili sono acquisiti al 50 per cento della ditta fornitrice e dalla Regione.


1. Nel caso di cui al comma 1 dell’articolo 4 e al comma 5 dell’articolo 5, i contratti che regolano la fornitura di beni o servizi possono prevedere che il pagamento possa essere fatto, per la parte di propria competenza, direttamente dallo sponsor, previa verifica del regolare adempimento da parte della Regione, ferma restando la responsabilità solidale della Regione stessa.
2. Ove non sia possibile procedere nel modo previsto nel comma 1, la Regione è autorizzata a istituire appositi capitoli di entrata, i cui proventi potranno essere utilizzati in corrispondenti capitoli di spesa, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 8.


1. La gestione delle sponsorizzazioni all’interno di ogni singolo progetto o attività, è regolata da apposito contratto che deve obbligatoriamente contenere, oltre agli altri stabiliti dalla legge, i seguenti elementi:
a) l’oggetto della sponsorizzazione;
b) la descrizione della modalità di attuazione della sponsorizzazione;
c) l’eventuale diritto di esclusiva;
d) la durata del contratto e l’eventuale sua rinnovabilità;
e) il corrispettivo;
f) le modalità di associazione del marchio dello sponsor o di menzione dello stesso;
g) le responsabilità e gli impegni reciproci;
h) le possibili cause di risoluzione del contratto;
i) l’indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;
l) le indicazioni circa gli oneri di bollo e di registrazione;
m) la clausola di recesso della Regione prima della scadenza;
n) la clausola risolutiva in caso di inadempienza o di danno all’immagine della Regione.



1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) nella misura del 20 per cento sono destinati all’implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999;
b) nella misura del 20 per cento sono destinati all’implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all’articolo 26 del CCNL del 23 dicembre 1999;
c) la restante quota del 60 per cento costituisce economia di bilancio.

3. I criteri di erogazione delle incentivazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono definiti tramite contrattazione integrativa aziendale.


1. La Regione si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) lo sponsor abbia in atto controversie giudiziali o stragiudiziali con la Regione.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale o ideologica;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici o a sfondo sessuale.



1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può stipulare accordi di collaborazione che prevedano rapporti continuativi di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, per una serie di iniziative individuate o individuabili tramite un apposito piano di sviluppo.


1. Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli atti di liberalità, comunque denominati, anche finalizzati a iniziative specifiche, dai quali non derivi, per la Regione, alcuna specifica obbligazione.


1. L’uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali, agli enti dipendenti e all’Azienda unica sanitaria regionale (ASUR), alle aziende ospedaliere e alle zone territoriali di cui alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).
2. L’uso dei segni distintivi è autorizzato in tutti i casi espressamente previsti dalle leggi regionali.
3. L’uso dello stemma o del logotipo della Regione da parte di soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui al comma 1 è subordinato ad autorizzazione da parte della struttura competente in materia di comunicazione istituzionale d’intesa con la struttura competente in materia di relazione alla tipologia del bene. Nel rilascio dell’autorizzazione deve essere prevista la scadenza della facoltà di utilizzo, nonché l’eventuale uso tramite siti web.
4. L’autorizzazione si intende comunque rilasciata nei confronti di soggetti pubblici o privati qualora la richiesta attenga ad attività oggetto di patrocinio da parte dell’ente.


1. L’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3 viene concessa ai soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 12, comma 1, per contraddistinguere iniziative qualora sussistano i seguenti elementi:
a) idoneità a concorrere alla promozione dell’immagine istituzionale della Regione;
b) idoneità a concorrere alla qualificazione, sviluppo e valorizzazione della Regione.

2. L’applicazione del segno distintivo su beni può essere autorizzata qualora gli stessi possiedano un elevato standard qualitativo sotto il profilo della materia prima, del design, della lavorazione.
3. Qualora il segno distintivo debba essere apposto a prodotti vinicoli il bene deve essere oggetto di denominazione d’origine controllata e garantita di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini); per i prodotti agricoli e alimentari tipici diversi dai vini questi devono possedere la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta ai sensi del reg. CE 2081/92. E’ altresì concesso l’uso dei segni distintivi per i beni già oggetto di marchio di qualità collettivo ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari).