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Atto:LEGGE REGIONALE 27 giugno 2016, n. 13
Titolo:Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento).
Pubblicazione:( B.U. 30 giugno 2016, n. 72 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Al prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie del bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le variazioni in termini di competenza e cassa indicate nella Tabella 1 allegata a questa legge.
2. Al prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 2 allegata a questa legge.



1. Le autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle 1, 3, 4 e 5, allegate alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016), sono variate come risulta dalle Tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate a questa legge.
2. Le autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella 3 dell’Allegato 17 alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 (Bilancio di previsione 2016/2018), sono variate come risulta dalla Tabella 7 allegata a questa legge.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'allegato 12 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 31, con l'allegato 1 di questa legge.
L'art. 8, l.r. 1 agosto 2016, n. 18, modifica l'Allegato 1 approvato da questo articolo.



1. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla cessione al Comune di Civitanova Marche del complesso immobiliare denominato “ex Fiera di Civitanova”.
2. La cessione di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un apposito accordo di programma che preveda in particolare:
a) l’esatta individuazione dei beni immobili interessati;
b) la riqualificazione urbanistica dell’area mediante destinazione della stessa a piazza e verde pubblico, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
c) il cronoprogramma degli interventi redatto dal Comune, con indicate le fonti di finanziamento;
d) il vincolo ventennale di destinazione d’uso dell’area;
e) un corrispettivo da versare alla Regione a titolo di indennità, pari al venti per cento del valore dell’immobile determinato con perizia di stima;
f) il trasferimento dell’immobile successivamente alla corresponsione dell’indennità indicata alla lettera e).



1. Per l’anno 2016 è autorizzato un contributo straordinario dell’importo massimo di euro 170.000,00 alla Cooperativa artigiana di garanzia “Pietro Rabini” di Ancona per fronteggiare la ricaduta negativa sulla possibilità di accesso al credito delle PMI della Provincia di Pesaro per gli anni 2014/2015, causata dalla liquidazione volontaria della Cooperativa artigiana di garanzia “Confartigianato Fidi Pesaro e Urbino” di Pesaro.
2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti in regime di “de minimis”.
3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 14, Programma 01, del Bilancio di previsione 2016/2018.


1. Per l’anno 2016, al fine di provvedere ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione dell’area dell’Hotel House, sito in Comune di Porto Recanati, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a favore del Comune di Porto Recanati.
2. I criteri e le modalità di intervento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale anche sulla base di intese con le pubbliche amministrazioni coinvolte per territorio e per materia.
3. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 03, Programma 02, del Bilancio di previsione 2016/2018.


1. Per l’anno 2016 è istituito un fondo straordinario a favore degli enti locali, di importo massimo di euro 300.000,00 per interventi necessari e urgenti degli stessi.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui al comma 1.
3. Alla copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 si provvede con le risorse iscritte a carico della Missione 18, Programma 01, del Bilancio di previsione 2016/2018.



1. Per l’anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per incrementare le risorse per interventi di investimento di valorizzazione dei beni culturali, destinate al cofinanziamento di progetti relativi a interventi urgenti di conservazione e riordino dei beni librari e documentali.
2. Per l’anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 a favore dell’associazione di promozione sociale “Passaggi cultura” di Fano quale contributo per l’organizzazione della quarta edizione del festival della letteratura saggistica “Passaggi festival”.
3. La copertura degli oneri autorizzati dai commi 1 e 2 è garantita dalle risorse comprese nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) iscritte nella Missione 05, rispettivamente nei Programmi 01 e 02.


1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce con effetto immediato le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dai dati comunicati dalle Province e ammontanti a euro 35.514.100,57 di cui euro 29.151.661,25 iscritte nel Bilancio di previsione per l’anno 2016 ed euro 6.362.439,32 per l’anno 2017. L’importo relativo all’annualità 2016 è a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 per un importo pari a euro 14.566.792,46, e del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 14.584.868,79. L’importo relativo all’annualità 2017 è a carico del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 6.362.439,32. Le strutture organizzative regionali competenti provvedono alla verifica delle rendicontazioni e della complessiva consistenza delle risorse finanziarie suddette.
2. La garanzia della continuità delle funzioni trasferite e l’utilizzo dei corrispondenti stanziamenti di spesa relativi agli oneri connessi, ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio regionale, è subordinata all’effettiva acquisizione delle risorse di cui al comma 1. Gli stanziamenti sono iscritti, per l’esercizio 2016, a carico di:
- Missione 01, Programma 03, per un importo pari a euro  132.836,00;
- Missione 01, Programma 08, per un importo pari a euro 546.109,46;
- Missione 01, Programma 09, per un importo pari a euro  4.000.000,00;
- Missione 05, Programma 02, per un importo pari a euro  625.084,00;
- Missione 07, Programma 01, per un importo pari a euro  376.000,00;
- Missione 08, Programma 02, per un importo pari a euro  187.225,85;
- Missione 09, Programma 01, per un importo pari a euro  8.300.000,00;
- Missione 10, Programma 05, per un importo pari a euro  8.400.000,00;
- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro  6.584.405,94.
Gli stanziamenti sono iscritti, per l’esercizio 2017, a carico di:
- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro  6.362.439,32.
La Regione provvede comunque a recuperare le risorse necessarie al finanziamento degli oneri delle funzioni trasferite dagli stanziamenti spettanti a qualsiasi titolo alle Province risultanti dal Bilancio regionale.
3. Per garantire la continuità delle funzioni trasferite la Giunta regionale, accertato il mancato riversamento da parte della Provincia delle somme, come rendicontate, necessarie a rendere effettivo quanto previsto al comma 1, diffida quest’ultima a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni addotte non risultino tali da giustificare l’inerzia o l’inadempimento, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per gli adempimenti necessari al recupero delle risorse e può in ogni caso disporre la riduzione dei trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spettanti alla provincia inadempiente in misura pari alle risorse finanziarie non trasferite.
4. La Regione esercita le funzioni trasferite dalle Province uniformando le procedure e riordinando le attività in un contesto unitario regionale. I dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti per materia effettuano la revisione organica di ciascuna funzione trasferita al fine di individuare i fabbisogni standard delle singole funzioni e predispongono specifici cronoprogrammi della spesa ai fini dell’adozione del programma di attuazione da parte della Giunta regionale entro il 31 luglio 2016.
5. La Giunta regionale, entro i limiti delle autorizzazioni disposte dal comma 2 e fermo restando le finalità ivi disposte, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni compensative tra le Missioni, conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni standard e ai cronoprogrammi delle spese di cui al comma 4.

Nota relativa all'articolo 9
Cosě modificato dall'art. 13, l.r. 22 dicembre 2016, n. 33.


1. Ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione della spesa costituiscono limite all’assunzione degli impegni nonché all’assunzione di obbligazioni comunque poste in essere.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa ed alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti in competenza.
3. Al fine di consentire la predisposizione di cronoprogrammi specifici, previsti delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, si procede, tra le diverse attività di ricognizione, anche alla revisione straordinaria degli atti della programmazione regionale in essere.
4. Per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio gli stanziamenti di spesa, per l’esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
Tabella 2
Modificata dall'art. 8, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.
Tabella 4
Modificata dall'art. 8, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.
Tabella 6
Modificata dall'art. 8, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.
Tabella 7
Modificata dall'art. 8, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.
Allegato 1
Modificato dall'art. 8, l.r. 1 agosto 2016, n. 18.