Glossario
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  • Dato personale E' qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica o giuridica, un ente o un'associazione; è, cioè, tutto ciò che permette di identificare un soggetto differenziandolo dagli altri.
  • Dato sensibile E' il dato personale che rivela l'origine razziale ed etnica, la convinzione religiosa o filosofica, l'opinione politica, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere vario.
    Esso è anche il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
    Il trattamento dei dati sensibili deve essere espressamente autorizzato dal garante per la protezione dei dati personali.

  • Decadenza delle proposte di atti E' il meccanismo per il quale le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo decadono alla scadenza della legislatura, salvo diversamente disciplinato dal regolamento interno del consiglio regionale.
  • Decentramento amministrativo E' il conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali, nonché il conferimento di funzioni amministrative delle regioni (sia proprie che conferite) agli enti locali.
    Esso si attua attraverso i seguenti strumenti giudici: delega, attribuzione, trasferimento.

  • Decisione comunitaria E' un atto normativo che si indirizza sia agli individui che agli Stati membri; è normalmente emanata dalla commissione europea mentre, di regola, il consiglio dell'Unione europea emana decisioni indirizzate agli Stati membri.
    Essa acquista efficacia soltanto dalla data di notifica o da altra data successiva espressamente indicata ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

  • Decreto E' l'atto che contiene la manifestazione di volontà della persona fisica preposta ad un organo individuale o ad una struttura amministrativa (ad esempio: decreto del presidente della giunta o del presidente del consiglio regionale; decreto del dirigente di un servizio).
  • Delega di firma È un'autorizzazione che un organo dà ad un altro di sottoscrivere un provvedimento in nome e per suo conto.
    Essa non comporta alcuno spostamento di competenza in quanto, diversamente dalla delegazione, l'imputazione formale e sostanziale dell'atto fa capo al delegante: gli atti posti in essere dal delegato di firma seguono il regime proprio degli atti del delegante, al quale fa capo la responsabilità verso i terzi.

  • Delega di poteri E' il trasferimento dell'esercizio di un potere da un soggetto ad un altro.
    Essa è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e deve essere sempre conferita per iscritto.

  • Delegazione È un atto amministrativo con il quale un organo o un ente, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo dello stesso ente (la cosiddetta delegazione interorganica) o ad un determinato ente pubblico (la cosiddetta delegazione intersoggettiva) l'esercizio di un potere di cui resta titolare.
    Il delegato, quindi, esercita un potere derivato nei limiti stabiliti dal delegante nell'atto di delegazione; l'imputazione dell'atto va effettuata al delegato.

  • Delegificazione E' la facoltà del legislatore di attribuire il potere di regolamentare una determinata materia, già disciplinata dalla legge, al potere esecutivo (la cosiddetta normazione secondaria).
    Con essa si autorizza espressamente il potere esecutivo a regolare materie, precedentemente disciplinate con legge ordinaria, mediante regolamenti che, in quanto tali, non hanno forza di legge.

  • Deliberazione E' l'atto che contiene la manifestazione di volontà di un organo collegiale: le manifestazioni di volontà dei singoli componenti contribuiscono a formare la volontà dell'organo.
    Essa è il risultato di un procedimento amministrativo che richiede oltre la convocazione e la seduta dell'organo, la presenza di un segretario che verbalizza la discussione e la votazione, e che si conclude, in genere, con la pubblicazione della deliberazione.

  • Designazione È l'atto con cui si segnalano alcuni nominativi all'autorità competente a provvedere ad una nomina.
  • Destituzione È una delle sanzioni disciplinari applicabile agli impiegati civili dello Stato.
    Essa comporta la cessazione del rapporto d'impiego e viene comminata a seguito di un apposito procedimento disciplinare.

  • Desuetudine E' il venir meno di una prassi consolidata (consuetudine), per mancata osservanza dei comportamenti da essa previsti.
    La desuetudine di una legge, cioè la reiterata inosservanza dei relativi precetti, non dà luogo alla sua abrogazione, occorrendo a tal fine un atto avente forza di legge.

  • Devoluzione E' l'atto che realizza il trasferimento della titolarità di determinate funzioni da un soggetto ad un altro: di conseguenza il precedente titolare resta spogliato delle suddette funzioni che diventano proprie del soggetto cui vengono trasferite.
  • Dichiarazione d'urgenza E' la norma finale di una legge regionale che abbrevia il termine di promulgazione (dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato dal consiglio regionale al presidente della giunta) e di entrata in vigore (quindici giorni successivi alla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale).
    L'assemblea si pronuncia sulla dichiarazione d'urgenza a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 33, Statuto).
    La legge dichiarata urgente è promulgata ed entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge stessa e comunque non prima del giorno successivo alla pubblicazione.

  • Dichiarazione di voto E' la dichiarazione resa da ciascun consigliere, dopo la chiusura della discussone e prima della votazione, per esprimere la propria posizione (favorevole, contraria o di astensione) che intende assumere nella votazione.
  • Dies a quo È il giorno di inizio della decorrenza di un termine.
    Esso non si computa nel termine stesso.

  • Dies ad quem È il giorno in cui scade un termine.
    Esso si computa, di regola, nel termine.

  • Difensore regionale (Difensore civico) E' un istituto regionale di garanzia istituito presso il consiglio regionale al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con l'amministrazione regionale (art. 52, Statuto).
    La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.
    Esso non emette sentenze, ma può solo sollecitare l'amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari.

  • Dimissioni del consigliere E' un atto libero e personale, con il quale un consigliere regionale dichiara di rinunciare alla carica.
    Il presidente, una volta che il consigliere abbia presentato le dimissioni dalla carica, ne informa il consiglio ed iscrive l'argomento all'ordine del giorno per la presa d'atto e la sostituzione.

  • Direttiva comunitaria E' un atto normativo emanato dall'Unione europea che vincola gli Stati membri cui è rivolto circa il risultato da raggiungere, fatta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi di ricezione dello stesso.
  • Direttore generale del consiglio regionale E' il dirigente apicale del consiglio regionale, responsabile della definizione degli obiettivi di gestione, della loro attuazione e della conseguente direzione del dipartimento del consiglio regionale.
    Al direttore generale, per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, rispondono i dirigenti dei servizi o delle aree organizzative complesse e, per il loro tramite, i rispettivi dirigenti.

  • Dirigente pubblico È il dipendente pubblico dotato di poteri di disposizione, coordinamento e controllo relativi alla struttura cui è preposto.
    Ad esso spettano tutti i compiti, anche con rilevanza esterna, non compresi tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra le funzioni del direttore generale o del capo di dipartimento.
    Ad esso, in particolare, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati.
    Nelle strutture amministrative complesse il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.

  • Diritto E' un termine usato per indicare due diversi concetti:
    il diritto oggettivo, cioè il complesso delle regole che disciplinano la vita di una collettività, che può essere pubblico e privato: il primo è rivolto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici nonché i loro rapporti con i privati; il secondo, invece, interviene a regolamentare i rapporti tra privati e tra questi e la pubblica amministrazione quando quest'ultima agisce come privato;
    il diritto soggettivo, cioè il potere di agire riconosciuto dall'ordinamento giuridico a un soggetto per la tutela di un proprio interesse.

  • Diritto amministrativo E' la branca del diritto che disciplina, nel rispetto della Costituzione e della legislazione vigente, l'attività amministrativa dello Stato e degli enti pubblici. Esso concerne l'organizzazione, i beni, i mezzi, le forme e la tutela dell'attività della pubblica amministrazione.
  • Diritto costituzionale E' la branca del diritto che sancisce i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e degli altri soggetti della comunità.
    Le norme del diritto costituzionale sono contenute nella Costituzione, che rappresenta la legge suprema dello Stato, e nelle leggi costituzionali.

  • Diritto parlamentare È il ramo del diritto costituzionale che raccoglie le norme che disciplinano l'organizzazione, la struttura e il funzionamento del parlamento.
  • Diritto positivo E' il diritto vigente in un particolare ordinamento e in un dato momento storico.
  • Discrezionalità E' la possibilità riconosciuta alla pubblica amministrazione, nel momento in cui è chiamata ad agire, di effettuare una ponderazione comparativa di più interessi secondari, in ordine ad un interesse primario, comportante una scelta che può investire:
    l'an, cioè la facoltà di scelta circa l'emanazione o meno di un dato provvedimento;
    il quid, cioè la facoltà di scelta circa il contenuto dell'atto;
    il quando, cioè la facoltà di scelta del momento per emanare l'atto;
    il quomodo, cioè la facoltà di scelta del procedimento e delle modalità che ineriscono agli elementi accidentali e alla forma dell'atto.
    L'attività discrezionale, tuttavia, non è un'attività libera, in quanto è limitata dall'interesse pubblico e dall'osservanza degli altri principi che stanno alla base dell'azione amministrativa (ad esempio: principio di legalità; di imparzialità).

  • Discussione in assemblea E' il dibattito sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
    Essa inizia con l'intervento del relatore di maggioranza e del relatore di minoranza; poi procede secondo l'ordine di iscrizione a parlare.
    Chi è assente al momento del suo turno s'intende che abbia rinunciato a parlare.
    Gli oratori parlano dal proprio banco.
    Ciascun consigliere, di norma, può parlare una sola volta sul medesimo argomento, salvo i casi previsti dal regolamento interno.
    Per le proposte di legge e di regolamento, il dibattito comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli articoli; una volta terminata la discussione generale, si passa alla discussione articolo per articolo e degli emendamenti ad esso relativi.
    Il presidente del consiglio ha la responsabilità della direzione, dell'ordine e delle modalità d'intervento della discussione.

  • Dispositivo E' la parte di un provvedimento amministrativo (ad esempio: deliberazione; decreto) che esprime il contenuto della decisione.
  • Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie Sono le norme che regolano il modo in cui deve essere applicata una legge; in particolare:
    le disposizioni di attuazione disciplinano specificamente le situazioni previste in via generale;
    le disposizioni di coordinamento coordinano i nuovi istituti con la legislazione speciale e previgente;
    le disposizioni transitorie regolano la successione cronologica tra due leggi, determinando l'ambito di applicazione delle nuove norme in relazione alle precedenti.

  • Divieto del mandato imperativo È la regola in base alla quale il consigliere regionale non deve sentirsi giuridicamente vincolato ad alcun impegno verso il suo collegio elettorale o verso il partito politico che lo ha eletto, dovendo invece agire liberamente qualunque promessa abbia fatto durante la campagna elettorale per essere eletto.
    La regola del divieto del mandato imperativo è stata sancita a garanzia dell'indipendenza dei rappresentanti politici, necessaria al corretto svolgimento delle loro funzioni.

  • Documento amministrativo È qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
  • Documento informatico E' la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, equiparato dalla legislazione vigente a quello cartaceo.
  • Dotazione organica E' l'insieme delle risorse umane necessarie ad un'organizzazione per perseguire e raggiungere gli obiettivi indicati nel programma politico dell'amministrazione.
    Essa non considera solo il numero delle persone ma, anche e soprattutto, le qualifiche professionali e le competenze che sono necessarie per attuare il programma politico e per dare ai cittadini servizi sempre più rispondenti alle loro esigenze.
    Essa, dato che gli obiettivi per un'amministrazione possono mutare nel tempo, è flessibile e può essere aggiornata ogni volta che si ridefinisce il programma politico.

  • Dottrina E' il complesso delle opinioni e dei giudizi elaborati da giuristi e da ricercatori specializzati; ad essa si ricorre nella interpretazione del diritto.
    Le interpretazioni dottrinarie non sono, però, vincolanti, in quanto la dottrina non rientra tra le fonti tipiche del diritto.